Accordo di divorzio: quando opera l’agevolazione fiscale?

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L’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi

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Gli atti stipulati all’estero, osserva l’Agenzia, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l’archivio notarile distrettuale

L’agevolazione opera su tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso

Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito al tema delle agevolazioni collegate agli accordi di divorzio.

Più in particolare, la risposta a interpello n. 351 del 2023, ha ad oggetto l’accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia.

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Caso di specie

L’istante illustra all’Agenzia il seguente caso:

nel 2017 acquistava con il partner immobili siti in Italia 

  • successivamente con sentenza emessa in Spagna veniva disposto lo scioglimento del matrimonio  tramite divorzio e con l’atto notarile, denominato «Convenzione matrimoniale  ripartizione  e  aggiudicazione  dei  beni  della  comunione  dei  beni  ed estinzione di Condominio», venivano regolati i rapporti patrimoniali tra le parti
  • poiché nella Convenzione matrimoniale predisposta in Spagna per immobili siti in Italia non venivano riportate le necessarie ”menzioni urbanistiche” e i dati relativi alla conformità catastale si rendeva necessario un atto di deposito presso un notaio italiano dell’atto contenente i dati mancanti nell’atto predisposto in Spagna

Ciò considerato l’istante chiedeva con riferimento all’atto da redigere presso il notaio in Italia se fosse applicabile l’agevolazione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

L’agevolazione

Come chiarisce l’Agenzia:

  • l’articolo  19  della  legge  6  marzo  1987,  n.  74  (recante  «Nuove  norme  sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio») prevede che tutti gli atti, i documenti ed  i  provvedimenti  relativi  al  procedimento  di  scioglimento  del  matrimonio  o  di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E, inoltre, è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui all’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.

La Cassazione in seguito ha specificato che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento  di  separazione  personale  dei  coniugi,  in  modo  da  garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.

Più in particolare, l’agevolazione va riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in  essere  nell’intento  di  regolare i  rapporti  patrimoniali tra i  coniugi  conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge.

La soluzione dell’Agenzia

Gli atti stipulati all’estero, osserva l’Agenzia, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e  depositati  presso il  notaio  o  presso l’archivio  notarile  distrettuale. 

L’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero grava  sul  notaio che  riceve il  documento in  deposito.

Ai fini  del  trasferimento  dei  beni  immobili  siti  in  Italia  dal  coniuge all’Istante,  l’atto  di  «Convenzione  Matrimoniale,  Ripartizione  ed  Aggiudicazione  dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio», deve essere depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale.

Tale atto costituisce, quindi, un adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale.

Ciò considerato, con precipuo riferimento al caso di specie, tenuto  conto  che  le  parti  hanno  proceduto  a  sciogliere giudizialmente il matrimonio e che , come affermato dall’Istante il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ossia in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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