Trust: riflessioni sugli obblighi di monitoraggio

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Le leggi in materia di antiriciclaggio e di monitoraggio, applicate al trust, lasciano aperti molti dubbi. Sebbene il contesto normativo resti complesso, le prime interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate lasciano sperare in un approccio pratico e costruttivo da parte delle autorità

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Da Cicerone a Terenzio ci giungono i noti brocardi “Summum ius, summa iniuria” e “Ius summum saepe summa est malitia” che ci invitano a ragionare con spirito critico e, soprattutto, a tener presente la ratio delle norme, senza la consapevolezza della quale è facile commettere errori o incorrere in malintesi. L’applicazione dei principi cardine del diritto non può che aiutare l’interprete, soprattutto quando si trova confrontato con costrutti giuridici, come il trust, che, pur riconosciuti e applicati, non sono frutto del proprio ordinamento. Il trust, come definito nella convenzione dell’Aia del 1985, è un “rapporto giuridico istituito nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato” e il trustee “è investito del potere e onerato dell’obbligo (…) di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee”.

Su questi concetti si sviluppano molteplici strutture, ognuna con le proprie peculiarità: ci si può imbattere in trust revocabili o irrevocabili, fissi oppure discrezionali; in trust nei quali il disponente mantiene alcuni poteri oppure lascia piena discrezionalità al trustee. Inoltre, possono essere istituiti trust con trustee professionali o meno e trust che contemplano la figura del protector, con facoltà e poteri più o meno ampi.

In questo coacervo di possibilità può essere difficile orientarsi, soprattutto se l’interprete (sia esso il trustee, il consulente o il contribuente) è confrontato con obblighi derivanti da leggi con finalità molto diverse tra loro, ma che sono messe in stretta relazione, come la legge relativa all’antiriciclaggio e le norme fiscali sul monitoraggio.

La prima mira a identificare, valutare e scongiurare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell’esercizio delle attività finanziarie e professionali. Le seconde, invece, sono state invece elaborate per monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero allo scopo di evitare che i capitali nazionali si sottraessero agli obblighi di imposizione tributaria.

Entrambe le discipline coinvolgono tutti i soggetti del trust, ma le loro differenti finalità impongono, nell’ambito di una stessa struttura, di trattare queste persone in modo diverso, attribuendo a ciascuno obblighi specifici.

Ai fini dell’antiriciclaggio  tutti i soggetti di un trust sono considerati come titolari effettivi, in quanto il loro coinvolgimento nella struttura determina e giustifica la loro individuazione da parte dei destinatari della norma, in ottemperanza all’approccio basato sul rischio.

Per le finalità di monitoraggio occorre, invece, individuare tra i vari soggetti identificati ai fini antiriciclaggio, quelli cui possono essere imputati eventuali redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, in modo da evitare potenziali sottrazioni d’imposta.

Non vi è, quindi, logicamente, una piena sovrapposizione tra titolari effettivi ai fini antiriciclaggio e titolari effettivi ai fini del monitoraggio, ma esiste uno scollamento che viene riconosciuto e confermato anche dall’Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 53/e del 29 maggio 2019, precisa che “occorre verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, proveniente dalla disciplina dell’antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale” e aggiunge che ai fini del monitoraggio “deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione (cfr. circ. 10/E del 14 maggio 2014, par. 13.2)”.

Ebbene questa risoluzione, applicata ai trust, invita e autorizza a ragionare in modo critico, in base alle circostanze concrete e alle caratteristiche di ogni struttura.
Così, ad esempio, nel caso di un grantor trust, di trust auto-dichiarati o di trust dove il disponente ha mantenuto dei poteri, pare corretto individuare in quest’ultimo il soggetto tenuto al monitoraggio, perché in questi casi la relazione tra il disponete e le attività estere non si è completamente interrotta. Allo stesso modo è compatibile con la ratio della norma imporre obblighi di monitoraggio in capo ai beneficiari di un trust fisso, titolari di diritti quesiti sui beni e/o sui redditi di un trust.
Al contrario, nel caso di trust irrevocabili e discrezionali, il disponente non può ritenersi vincolato a tale adempimento perché nel suo caso la “relazione giuridica o di fatto” con i beni in trust è cessata.
Tantomeno possono essere obbligati al monitoraggio i beneficiari discrezionali del trust e questo a prescindere dal fatto, del tutto irrilevante, che siano menzionati nominativamente o per categoria. Questi ultimi, infatti, almeno fino a quando il trustee non effettuerà un atto di attribuzione in loro favore, godono solo di aspettative sui beni in trust, non sono né intestatari né detentori di tali beni e quindi non possono essere destinatari di obblighi tributari in relazione al patrimonio in trust.
Non c’è dunque ragione per cui debbano conoscere l’esistenza del trust e il valore dei suoi fondi, né riportare tali dati nella propria dichiarazione fiscale. Da non dimenticare, inoltre, che il trustee, nel rispetto dei documenti di trust e delle prescrizioni della legge regolatrice, può non essere autorizzato a rivelare l’esistenza del trust e la sua consistenza a un beneficiario, pena la violazione dei propri obblighi e l’esposizione a azioni di responsabilità.

Nel caso dei beneficiari discrezionali quindi, se da un lato il trustee deve individuarli e determinarli, appena in vita, ai fini antiriciclaggio, in quanto la struttura è creata nel loro interesse, dall’altro non può essere imposto a questi ultimi di ottemperare ad obblighi dichiarativi su beni che potrebbero non essere loro mai attribuiti.
Quanto al protector, quest’ultimo analogamente a quanto previsto per il trustee dalla circolare n. 38/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere escluso dall’obbligo di monitoraggio fiscale in quanto i beni segregati nel trust non sono detenuti né amministrati nel suo interesse e rispetto a questi non manifesta alcuna capacità contributiva. Una recentissima conferma in questo senso è contenuta nella risposta all’interpello n. 506 pubblicata dall’agenzia Entrate il 30.10.2020.

Barbara Demergazzi

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


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di Barbara Demergazzi

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Avvocato e responsabile legal & compliance presso la trust company professionale Capital
Trustees AG (Svizzera), è esperta nella protezione e trasmissione di patrimoni familiari e nella
prevenzione di rischi legali e reputazionali. In seno a Step riveste la qualifica di Trust and estate
practitioner (Tep) ed è altresì membro del Groupement des compliance officers de Suisse
Romande et du Tessin (Gco).

Domande frequenti su Trust: riflessioni sugli obblighi di monitoraggio

Qual è il significato dei brocardi 'Summum ius, summa iniuria' e 'Ius summum saepe summa est malitia' nel contesto del trust?

Questi brocardi latini invitano a un'applicazione critica del diritto, sottolineando come un'applicazione letterale e rigida delle norme possa portare a ingiustizie o malizia. Nel caso del trust, è fondamentale comprendere la 'ratio' della norma per evitare errori interpretativi.

In che modo la comprensione dei principi cardine del diritto aiuta nell'interpretazione di costrutti giuridici come il trust?

L'applicazione dei principi fondamentali del diritto fornisce una guida essenziale all'interprete, specialmente di fronte a istituti complessi come il trust. Questa consapevolezza permette di evitare malintesi e di applicare correttamente la normativa.

Quali sono le implicazioni finanziarie o di investimento derivanti da un'applicazione errata della 'ratio' delle norme relative al trust?

L'articolo non specifica direttamente le implicazioni finanziarie o di investimento di un'applicazione errata. Tuttavia, suggerisce che la mancanza di comprensione della 'ratio' può portare a errori o malintesi nell'applicazione del trust, che potrebbero avere ripercussioni indirette.

Il trust, pur essendo riconosciuto e applicato, presenta delle complessità che richiedono un'attenta interpretazione giuridica?

Sì, l'articolo indica che il trust è un 'costrutto giuridico' che, pur essendo riconosciuto e applicato, richiede un'attenta interpretazione. Questo implica che la sua natura può presentare sfide che necessitano di una profonda comprensione dei principi legali.

Qual è il ruolo della 'ratio' delle norme nell'evitare errori o malintesi quando si opera con strumenti come il trust?

La 'ratio' delle norme rappresenta la ragione d'essere e lo scopo sottostante una disposizione legale. Averne consapevolezza è cruciale per evitare di commettere errori o incorrere in malintesi nell'applicazione di strumenti complessi come il trust, garantendo un uso corretto.

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