Il testamento reciproco: quando è nullo

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Costituisce testamento congiuntivo quel testamento contenente disposizioni di ultima volontà di più persone, scritto da uno solo dei disponenti e firmato anche dagli altri. Approfondiamo il tema

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Costituisce testamento congiuntivo quel testamento contenente disposizioni di ultima volontà di più persone, scritto da uno solo dei disponenti e firmato anche dagli altri (cfr. Tribunale Salerno, 11.01.1957). Il testamento congiuntivo può essere “semplice”, quando sia stato redatto da più persone a vantaggio di un terzo (cfr. Corte d’Appello Torino, 18/01/1947), o “reciproco”, quando le disposizioni, nel medesimo atto, siano fatte da ciascun testatore a favore dell’altro (cfr. Cass.18/07/1959, n. 2364; Trib. Palermo 08/02/2021 n. 519; Cass.. II, 05/04/2012, n.5508). 

Un esempio del primo tipo può essere un testamento predisposto da due genitori, mediante stesura autografa di uno solo dei due e firma di entrambi, con il quale entrambi dispongono, nello stesso atto, dei propri beni lasciandoli ai figli. Nel secondo gruppo rientra il testamento predisposto dai partner di una coppia, materialmente redatto da uno dei due e firmato da entrambi, con il quale ognuno risponde delle proprie sostanze a favore dell’altro (cfr. Tribunale Genova, Sez. IV, 12/09/2006, n. 3171). 

Entrambi i tipi di testamento congiuntivo sono vietati dal nostro ordinamento (art. 589 c.c.: “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”), che li sanziona con la nullità al fine di tutelare il carattere necessariamente unipersonale del negozio testamentario, e assicurare la spontaneità e la libertà di revoca, che potrebbero essere pregiudicate in caso di redazione collettiva (Tribunale Monza, Sez. IV, 04/02/2008, n. 357). 

Il testamento congiuntivo, infatti, consistendo in un unico atto contenente le manifestazioni di volontà testamentaria di più soggetti, fa presumere all’ordinamento (si tratta nello specifico di presunzione assoluta, quindi insuscettibile di prova contraria) che le volontà testamentarie dei co-disponenti non si siano formate in maniera libera e autonoma l’una rispetto all’altra, violando così i summenzionati principi fondamentali della materia testamentaria. 

Diversamente due testamenti separati, fatti da due testatori ciascuno in favore dell’altro, non costituiscono un testamento congiuntivo reciproco (cfr. Cass. Civ. 05/04/2012, n. 5508), difettando del requisito dell’unicità dell’atto, e non saranno perciò necessariamente invalidi.

Il mezzo processuale con cui far accertare e sanzionare il carattere congiuntivo del testamento è l’azione di nullità, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse al suddetto accertamento senza limiti di tempo (seppur sia sempre necessario tenere a mente che decorre invece la prescrizione decennale per eventuali domande di ripetizioni d’indebito). Il notaio, se richiesto della pubblicazione del testamento, la esegue. 

Diverse sono, invece, le ipotesi in cui il testamento congiuntivo è inesistente. In questi casi, infatti, il negozio è affetto da un vizio così grave e radicale da impedire la stessa possibilità di identificare il testamento come tale. Fra questi, ad esempio, vi sono: il testamento congiuntivo reso in forma solo orale (altri autori ne sostengono la sola invalidità); quello con il quale si disponga in favore di un animale (esso costituisce, infatti, un atto totalmente irrilevante per l’ordinamento giuridico); e i casi, come quelli del testamento falsificato o confezionato mediante violenza fisica (cioè guidando la mano del testatore nella redazione e sottoscrizione dell’atto contro la sua volontà), nei quali manca in via assoluta, un atto di ultima volontà riferibile al defunto (cfr. ex multis Cass. Civ. 12/04/2005, n. 7475). 

Le stesse considerazioni svolte, sul piano processuale, per l’azione di nullità del testamento, valgono anche per quella di accertamento dell’inesistenza giuridica dello stesso.

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di Maria Cristiana Felisi

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Maria Cristiana Felisi è Of Counsel di Maisto e Associati. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). E’ iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

Domande frequenti su Il testamento reciproco: quando è nullo

Cosa si intende per testamento congiuntivo secondo l'articolo?

Il testamento congiuntivo è un atto che contiene le disposizioni di ultima volontà di più persone, redatto da uno solo dei disponenti e firmato anche dagli altri. Questo tipo di testamento è stato oggetto di interpretazioni giurisprudenziali, come quella del Tribunale di Salerno l'11 gennaio 1957.

Quali sono le due tipologie di testamento congiuntivo menzionate nell'articolo?

L'articolo distingue tra testamento congiuntivo 'semplice', quando le disposizioni sono a vantaggio di un terzo (come stabilito dalla Corte d'Appello di Torino il 18 gennaio 1947), e testamento congiuntivo 'reciproco', in cui ciascun testatore dispone a favore dell'altro nello stesso atto.

In che modo un testamento congiuntivo reciproco può influenzare la successione di beni o investimenti?

Nel testamento congiuntivo reciproco, le disposizioni patrimoniali di un coniuge o partner sono fatte a favore dell'altro. Questo implica che i beni o gli investimenti di uno possono passare direttamente all'altro, modificando la distribuzione del patrimonio ereditario secondo le volontà espresse.

Qual è la differenza fondamentale tra un testamento congiuntivo semplice e uno reciproco in termini di beneficiari?

Nel testamento congiuntivo semplice, i beneficiari delle disposizioni sono terze parti rispetto ai testatori. Al contrario, nel testamento congiuntivo reciproco, i beneficiari delle disposizioni sono i testatori stessi, ciascuno a favore dell'altro, come indicato dalla Cassazione il 18 luglio 1959.

L'articolo fornisce indicazioni su quando un testamento congiuntivo potrebbe essere considerato nullo?

L'articolo si concentra sulla definizione e sulle tipologie di testamento congiuntivo, citando riferimenti giurisprudenziali che ne chiariscono la natura. Non approfondisce specificamente le cause di nullità, ma la sua esistenza e validità sono legate alla corretta applicazione delle norme testamentarie.

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