Cos’è veramente la consulenza finanziaria? Ecco la sua portata

MIN

Il consulente non è agente di commercio: ma nemmeno si può ricondurre il rapporto contrattuale tra consulente e intermediario a quello di agenzia “tout court”. Cosa c’è da sapere su questa figura professionale?

 

WW Snippets test

La consulenza finanziaria (essenzialmente “fuori sede”) è ormai consolidata nel nostro ordinamento. Ma la sua portata concreta è tutt’altro che declinata in modo soddisfacente.
Il contratto che lega il consulente all’intermediario è, in via più diffusa, di agenzia, incentrato cioè sulla promozione di beni e servizi a fronte del riconoscimento di una provvigione: è un contratto di agenzia in via unanime addirittura qualificato come agenzia di commercio, il tutto riconosciuto dalla giurisprudenza che ha riconosciuto l’assoggettamento del consulente al regime previdenziale complementare obbligatorio Enasarco, proprio per l’appunto degli agenti di commercio.

Secondo tale (stupefacente, se non addirittura surreale) ricostruzione, l’attività consulenziale non entra nella causa del contratto, ma ha altra natura, complementare se non addirittura accessoria.

L’altra figura contrattuale utilizzata in via diffusa, anche se meno di quella precedente, è il lavoro dipendente, in cui l’aspetto consulenziale sembra quanto meno compresso dal rapporto gerarchico.

La terza figura, quella del mandato, è similare all’agenzia, differenziandosi da questa in quanto priva della natura continuativa e invece saltuaria.

Ma non solo: la consulenza autonoma, remunerata per l’appunto in via autonoma, costituisce, da un punto di vista strettamente quantitativo, una componente minoritaria dell’attività e della remunerazione. Inoltre: lo svincolare l’attività promozionale dalla preferenza per i prodotti e per i servizi dalle commissioni più alte si è rivelato illusorio.

In definitiva, la consulenza è un’incognita: ma sia ben chiaro che ciò è dovuto esclusivamente solo a resistenze ingiustificate alla sua applicazione. Essa è infatti ben chiara e univoca: è l’ordinamento che non la ha recepita fino in fondo e si è fermato a metà del guado.

In primo luogo, il consulente non è agente di commercio: ma nemmeno si può ricondurre il rapporto contrattuale tra consulente e intermediario a quello di agenzia “tout court”. Tale rapporto, infatti, prevede, a fronte del pagamento di provvigioni, lo svolgimento di attività promozionale, la quale è non tanto collegata alla consulenza finanziaria altamente professionale, pertanto di natura intellettuale (art. 2229 c.c.), quanto piuttosto diretta e vivificata da questa.

Il contratto di agenzia è prodromico a un contratto professionale di natura intellettuale: il rapporto tra i due contratti è non tanto di accessorietà dell’uno all’altro e nemmeno di complementarietà, quanto piuttosto di stretta e indefettibile compenetrazione, in modo da arrivare alla configurazione così di un contratto unico complesso. La consulenza non è più un orpello dell’attività promozionale ma si unisce a questa in un nuovo contratto unitario, dove la promozione di prodotti e di servizi è finalizzata a un servizio complessivo di soddisfazione delle esigenze del cliente al meglio delle possibilità offerte dal mercato finanziario e dagli strumenti ivi presenti, previa enucleazione del profilo di rischio del cliente stesso e in modo da rendere la finanza di questi un’attività sofisticata come la tesoreria di un’impresa. Si rende l’attività di investimento del cliente quale propria di un “homo oeconomicus”.

In secondo luogo, il patto di non concorrenza è nullo in quanto la prestazione professionale intellettuale è indefettibilmente inerente alla personalità dell’autore (art. 2232 c.c.).

In terzo luogo, i dati relativi ai clienti costituiscono sì un segreto aziendale dall’Intermediario, ma non precluso al consulente in quanto così disciplinato dal regolamento Consob n. 16190/2018 (art. 160, 1° comma, 180, comma 3°, n. 5, art. 158, comma 2°): ebbene, tale mancata preclusione comporta che l’azienda dell’intermediario non conferisce a questi il controllo assoluto proprio sui clienti. L’azienda è pertanto circoscritta alla componente progettuale, industriale e anche organizzativa, nonché a qualsivoglia profilo strumentale allo scambio, ma non investe quest’ultimo.

È un’azienda industriale e produttiva, mentre l’attività commerciale – tranne ovviamente il “marketing” rientrante nell’ambito progettuale – è cogestita insieme ai consulenti, i quali sono gli unici che intrattengono il rapporto con i clienti, in piena autonomia in attuazione delle direttive solo industriali.

In tale ottica, la cui adozione scongiura gli effetti negativi paradossali citati all’avvio di queste note, può apparire – “prima facie” almeno – ben comprensibile che gli intermediari siano restii a riconoscere la figura del consulente, il che metterebbe a repentaglio la propria azienda.

Ebbene, è da replicare che tale riconoscimento è inevitabile e inarrestabile.

Ma il punto vero è un altro: proprio perché la componente industriale è di spettanza esclusiva dell’intermediario, è ovvio che una maggiore sofisticazione della stessa, ora invece solo meramente standardizzata, sarebbe ben tutelabile nei confronti del consulente, in quanto estranea alla professionalità intellettuale di quest’ultimo: la professionalità intellettuale è di sua esclusiva spettanza, e solo questa. La tutela è suscettibile di essere realizzata, a questo punto, ma solo in tale ottica, sia con un patto di non concorrenza, sia come segreto aziendale.

Il riconoscimento completo dello statuto del consulente non invade lo statuto dell’intermediario.

Entrambi vengono all’esatto contrario valorizzati al massimo, e tutelati ciascuno nel suo cuore essenziale e indefettibile, in modo da realizzare nella finanza dei clienti quella razionalità propria dell’ “homo oeconomicus”, da tempo – occorre riconoscerlo con grande sincerità – svanita e addirittura sfumata, ammesso che sia almeno una volta esistita.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Francesco Bochicchio

WW Snippets test

Laureato in Giurisprudenza presso l’università degli Studi di Roma, dal 2010 è professore a contratto di diritto degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università di Parma. Da maggio 2000 svolge la professione di avvocato a Milano ed è fondatore dello studio
legale Bochicchio&Partners, con un’ampia specializzazione che contempla, tra gli alti, il settore bancario, finanziario e dell’intermediazione mobiliare, i profili societari e giuslavoristici, contemplando anche i profili penalistici del diritto dei mercati finanziari e del diritto societario.

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia