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L’accertamento tributario potrà fondarsi anche su mere presunzioni o elementi indiziari tali da rendere plausibile la condotta evasiva contestata al contribuente, consistente nell’aver dirottato capitali in ordinamenti a fiscalità privilegiata
Al fine di contrastare la fittizia emigrazione all’estero per finalità meramente tributarie verso Stati considerati paradisi fiscali, opera una presunzione di residenza nel territorio dello Stato
Altrimenti detto, nell’ambito dell’attività di accertamento e nelle more del processo tributario, l’autorità potrà avvalersi di meri indizi in qualunque modo acquisiti o di presunzioni, stante il fatto che l’eventuale illiceità o irritualità dell’acquisizione dei dati fatti valere nei confronti del contribuente non ne comporta l’inutilizzabilità.
Sul punto, si pensi alla cd. Lista Dubai che, stando alla fuga di notizie trapelate dalle autorità tedesche (che si sarebbero servite di una fonte anonima), conterrebbe un elenco di nominativi di cittadini italiani che avrebbero dirottato capitali negli Emirati Arabi.
Secondo la Corte (che si è pronunciata su un caso di un cittadino italiano, trasferitosi in Svizzera passando prima dall’Argentina), ai fini dell’applicazione della presunzione di residenza, è irrilevante la circostanza che il trasferimento dall’Italia verso un Paese a fiscalità privilegiata sia avvenuto da uno Stato non black – list, in quanto il regime dell’art. 2, comma 2-bis del Tuir (che prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente) si applica tanto nell’ipotesi di trasferimenti diretti dall’Italia verso un Paese a fiscalità ridotta, quanto nell’ipotesi di trasferimenti indiretti verso Paesi Black list.

