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Il reddito da lavoratore dipendente prodotto in Italia sarà tassato in Francia. Questo quanto deciso dall’Agenzia delle entrate per il soggetto frontaliero
La decisione si basa sulla convenzione Italia- Francia per evitare le doppie imposizioni stipulata dai due paesi
Rientrando nella categoria “frontalieri” il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia deve essere tassato esclusivamente in Francia e non è sottoposto a tassazione in Italia.
Per quanto riguarda gli adempimenti a carico del sostituto d’imposta, questo può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto dopo che il beneficiario del reddito presenta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per la sua applicazione. Il sostituto d’imposta è dunque tenuto ad operare le ritenute come previsto dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.
Infine, i funzionari dell’Agenzia delle entrate ricordano che l’istante, pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, se ha come unico reddito quello da lavoro dipendente e non ricorrano altre circostanze per cui sia tenuto alla presentazione di questa. Per ottenere la restituzione delle ritenute subite, il contribuente potrà inoltrare apposita istanza all’Agenzia delle entrate, centro operativo di pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta.

