Liberalità indiretta da conto estero: quali implicazioni?

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Il fenomeno delle liberalità indirette è rilevante fiscalmente anche nell’ambito dell’imposta di donazione

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A certe condizioni il trasferimento di somme di denaro, in mancanza di stipula di un atto notarile, avvenuto solo attraverso lo spostamento da un conto corrente di un soggetto al conto di un altro, costituisce una liberalità indiretta da assoggettare all’imposta sulle donazioni

Si è in presenza di una liberalità indiretta quanto è evidente l’intenzione del donante, condivisa dal donatario, di provocare un incremento del patrimonio del beneficiario, con relativo depauperamento del disponente

L’imposta sulle donazioni e successioni

Come noto, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta, tuttavia, non si applica nei casi di:

  • donazioni
  • altre liberalità 

collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di:

  • diritti immobiliari 
  • trasferimento di aziende.

qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

Le liberalità indirette

Il legislatore ha previsto una disciplina per le “liberalità diverse dalle donazioni”, quali appunto sono le liberalità “indirette”.

In questa categoria di donazioni rientrano, e rilevano ai fini impositivi, liberalità che:

  • non si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali
  • risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione.

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La rilevanza fiscale delle imposte indirette

L’Amministrazione finanziaria ha la facoltà di accertare l’esistenza delle liberalità indirette (diverse dalle donazioni) qualora, ad esempio, l’attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un’attività di controllo delle imposte sui redditi. A condizione, tuttavia, che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente, e che sia superata una determinata soglia di rilevanza fiscale.

Ciò considerato, come rilevato in una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 5802 del 2023, a certe condizioni, le liberalità diverse dalle donazioni, intese quali atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione, se costituiscono manifestazione di capacità contributiva, possono essere sottoposte a tassazione.

A tal fine, è infatti irrilevante la formale stipula di un atto e, viceversa. Ciò che rileva, osservano i giudici, è il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro.

Queste donazioni sono perciò sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle – ed è il caso di specie -, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).

In buona sostanza, osserva la Corte, ai fini impositivi rileva l’integrazione del paradigma dell’arricchimento senza corrispettivo, che si rinviene anche nelle liberalità diverse dalla donazione, cioè le liberalità atipiche, risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione, ma in grado di attuare effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto contratto, benchè non rivestano la forma dell’atto pubblico.

Nel caso di specie, i giudici della Corte hanno ritenuto di far scontare l’imposta sulla donazione con aliquota all’8% per la liberalità che ha coinvolto due soggetti attraverso il trasferimento (tramite l’interposizione di società finanziarie ed istituti di credito) di una quota di patrimonio del donante detenuto all’estero sul conto del donatario.

Questa donazione atipica ha avuto solo esecuzione indiretta ma ha comunque determinato il depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante il trasferimento di un’ingente cifra sul conto riferibile al contribuente.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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