Riforma fiscale: cosa cambia per Irpef e redditi di natura finanziaria

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale, il 14 agosto 2023, la legge delega sulla riforma fiscale

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Novità importanti interesseranno anche i redditi di natura finanziaria

Sono molte le novità che scaturiranno da questo provvedimento, a partire dalla revisione del sistema Irpef

Il 14 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega per la riforma fiscale. Il provvedimento, L. 9 agosto 2023, n. 111, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 29 agosto 2023.

Il Governo dovrà perciò adottare, entro ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

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Irpef

Il titolo II, rubricato Tributi, al Capo I, è dedicato ai Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.

Cosa aspettarsi dalla revisione del sistema di imposizione Irpef? Come si apprende dalla lettura del provvedimento il Governo, nell’esercizio della delega, si occuperà della graduale  riduzione  dell’imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio  di progressività e nella  prospettiva  della  transizione  del  sistema verso l’aliquota  impositiva  unica,  attraverso il riordino:

  • delle deduzioni dalla base imponibile
  • degli scaglioni di reddito delle aliquote di  imposta
  • delle detrazioni  dall’imposta  lorda  e  dei crediti  d’imposta.

La suddetta revisione dovrà essere operata tenendo conto, tra le altre cose, in particolare: 

  • della composizione del nucleo familiare, soprattutto di quelli in cui sia presente una persona con disabilità e ai costi sostenuti per la crescita dei figli
  • della tutela del  bene  costituito  dalla   casa,   in proprietà o in locazione, e di quello della  salute  delle  persone, dell’istruzione e della previdenza complementare
  • del miglioramento   dell’efficienza energetica,  della  riduzione  del  rischio  sismico  del  patrimonio edilizio  esistente  nonché della  rigenerazione  urbana  e   della rifunzionalizzazione edilizia.

Le aliquote dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche saranno le seguenti:

  • 23% sull’intero importo per i redditi fino a 15.000 euro
  • 25% sui redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
  • 35% sui redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro
  • 43% sui redditi superiori a 50.001 euro.

Redditi di natura finanziaria

Novità interesseranno anche i redditi di natura finanziaria. In particolare, si prevede:

  • l’armonizzazione della disciplina, prevedendo un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono  redditi  di  natura  finanziaria, con riferimento alle ipotesi attualmente configurabili  come  redditi  di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo  norme di chiusura volte a garantire l’onnicomprensività della categoria
  • la determinazione dei redditi di  natura  finanziaria  sulla base del principio  di  cassa,  con  possibilità di  compensazione, comprendendo, oltre alle  perdite  derivanti  dalla  liquidazione  di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto  l’impiego del capitale, anche i  costi  e  gli  oneri  inerenti,  nel  rispetto dell’obiettivo di contenere gli  spazi  di  elusione  e  di  erosione dell’imposta
  • l’introduzione di un’imposizione  sostitutiva  delle  imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un  prelievo  a  monte  a  titolo definitivo
  • l’applicazione  di  un’imposta  sostitutiva  sul  risultato complessivo  netto dei  redditi  di  natura  finanziaria  realizzati nell’anno  solare,  ottenuto  sommando algebricamente i redditi finanziari  positivi  con  i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione
  • l’introduzione di un  obbligo  dichiarativo  dei  redditi  di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate  di  riscossione dell’imposta  attraverso  intermediari  autorizzati,  con   i   quali sussistano   stabili   rapporti,   senza   obbligo   di    successiva dichiarazione dei medesimi redditi
  • la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti  delle attività delle  forme  pensionistiche  complementari   secondo   il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo  la tassazione del  risultato  realizzato  annuale  della  gestione,  con mantenimento di un’aliquota  d’imposta  agevolata  in  ragione  della finalità pensionistica.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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