Legato di somme di denaro: di cosa si tratta?

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Il legato è una disposizione mortis causa, rappresentativa della successione a titolo particolare, con la quale il legatario subentra in uno o più rapporti determinati del de cuius

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Il legato di genere si distingue dal legato di specie in quanto quest’ultimo riguarda una cosa ben individuata

Il legato di somma di denaro si qualifica come legato di genere a carattere obbligatorio

Legato di somme di denaro: quale natura?

In linea generale, occorre sin da subito rammentare che il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare in forza della quale il legatario subentra in uno o più rapporti determinati del de cuius.

Ebbene, non è infrequente che il de cuius decida di attribuire mediante legato una somma di denaro ad un determinato soggetto.

Tuttavia, il caso dell’attribuzione a titolo particolare di danaro è spesso foriero di alcuni dubbi circa la natura di detto legato. 

Questa ambiguità deriva soprattutto dal fatto che la volontà del testatore di attribuire mediante legato una certa somma ad un soggetto, può seguire modalità diverse, e conseguentemente può sortire diversi effetti. 

Il legato di cosa genericamente determinata

Si suole ritenere che quando il testatore leghi a favore del ricevente una somma di denaro determinata sono nel genere si sia in presenza del c.d. legato di cosa genericamente determinata.

In questi termini, si ricade nel novero dell’art. 653 c.c., il quale mette in evidenza che a fronte di una somma di denaro genericamente legata sorgono effetti obbligatori a carico dell’onerato (erede) e il legatario (che diviene creditore del valore indicato dal de cuius) ha diritto a ricevere la somma individuata nel suo ammontare anche ove questa non sia presente nell’asse relitto.

Questo significa che l’erede è tenuto a consegnare la somma al legatario anche nell’ipotesi in cui detta somma non sia presente nel patrimonio del de cuius. Dovrà, pertanto, in quanto onerato, procurarsi la somma anche eventualmente alienando altri beni ereditari o attingendo dal proprio patrimonio.

I legati di genere hanno carattere obbligatorio poiché conferiscono al legatario il diritto a ricevere una prestazione di beni corrispondenti, tanto in quantità che in qualità, alle indicazioni del testatore; in questo modo, l’effetto traslativo viene subordinato rispetto all’atto di specificazione.

Il legato di specie

Se, al contrario, il testatore attribuisce al legatario una somma di denaro da prelevarsi da un determinato conto corrente, un certo orientamento ritiene che si ricada nella fattispecie definita come legato di specie, di cui all’art. 654 c.c.

La circostanza che vi sia un conto corrente presso cui attingere è spesso ricondotta ad alcune interpretazioni:

  • secondo una certo orientamento sarebbe sintomatica del fatto che il testatore abbia voluto subordinare l’efficacia del legato alla condizione che anche al momento dell’apertura della successione il rapporto (ad es. il conto corrente) esista;
  • secondo un altro approccio l’indicazione del conto sarebbe indicativa soltanto di un suggerimento del de cuius all’onerato sul “luogo” presso cui più agevolmente reperire la somma. 

È evidente che dalle su esposte ipotesi attinenti al legato di denaro ricadente nella sfera del legato di specie, derivano due conseguenze diverse:

  • la prima interpretazione porterebbe a ritenere che in caso di estinzione del rapporto bancario a seguito dell’apertura della successione, l’onerato potrebbe essere libero dal soddisfare la volontà del testatore trasferendo la somma da questo individuata al legatario
  • la seconda ipotesi porta a ritenere che il legato conserva comunque efficacia anche se nulla vi si trovi al tempo dell’apertura della successione.

Legato di denaro e fisco

Il legato di somma di denaro, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’interpello n. 577/2021, si qualificherebbe alla stregua di legato di genere a carattere obbligatorio e costituendo in ogni caso un debito degli eredi (come tale non è un  peso che grava sull’eredità), l’importo dello stesso non va inserito in dichiarazione di successione; dal punto di vista fiscale, viene, al contrario, in considerazione nella successiva fase di liquidazione dell’imposta di successione, in relazione al beneficiario dello stesso.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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