La gestione della liquidità dei soci nelle operazioni di exit

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Frequentemente, in prossimità della vendita da parte dei soci persone fisiche delle loro quote di partecipazione alla società (operazioni di exit), non viene attuato un attento wealth planning volto alla miglior gestione possibile della liquidità da questi ritratta a seguito della cessione, con la spiacevole conseguenza di dover sopportare diverse inefficienze fiscali

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Nella maggior parte degli scenari di “exit”, i soci persone fisiche della società ceduta detengono le loro quote di partecipazione al capitale sociale direttamente oppure (indirettamente) per il tramite di altri veicoli societari.

In tale ultima configurazione, soprattutto quando la forma del veicolo societario prescelta è quella di una società di capitali:

(i) la cessione della partecipazione detenuta da quest’ultima – a certe condizioni – potrà beneficiare del regime di participation exemption di cui all’art. 87 del Dpr 917/1986, con conseguente assoggettamento a Ires del capital gain realizzato con aliquota effettiva dell’1,2%;
(ii) la successiva distribuzione della liquidità ai soci subirà invece l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.

In tale scenario, dunque, affinché il socio del veicolo societario che ha ceduto la partecipazione possa incassare la liquidità ritratta dall’operazione di exit, dovrà sopportare il gettito dell’Ires (nel miglior scenario possibile, all’1,2%) che invece non dovrebbe sopportare ove la partecipazione oggetto di cessione fosse detenuta direttamente o, in alternativa, per il tramite di una società semplice.

In quest’ultimi casi, la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione sarebbe invece soggetta unicamente ad applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26% (sarebbe dunque evitato il gettito dell’Ires con aliquota effettiva all’1,2%).

Oltretutto – ancorché il particolare regime di favore non sia stato prorogato dal legislatore con la legge di Bilancio 2022 – persone fisiche e società semplici sono due tra quei soggetti che potevano beneficiarie della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (di cui non potevano, invece, beneficiare tutte le tipologie di società commerciali).

Potendo fruire di questo particolare regime (rispetto al quale si auspica una proroga da parte del legislatore che in tale senso si è comportato negli ultimi 20 anni), la cessione delle partecipazioni direttamente da parte del socio persona fisica o tramite la propria “holding società semplice” sarebbe stata – di fatto – unicamente soggetta all’imposta sostitutiva con aliquota dell’11% (per esempio, scontata sull’intero valore della partecipazione rivalutata).

Infine, è bene evidenziare che nell’ipotesi in cui la liquidità ritratta dalla cessione della partecipazione volesse essere investita dai soci in patrimonio da “mettere a reddito” (come, immobili, investimenti finanziari, opere d’arte, etc..) potrebbero sorgere ulteriori inefficienze fiscali ove esso si formasse in capo a veicoli societari costituiti nella forma di società di capitali in ragione del fatto che, molto probabilmente, si azionerebbero i “malus fiscali” scaturenti dall’applicazione della disciplina delle società di comodo.

(Articolo scritto in collaborazione con Matteo Esposito, di Lca Studio Legale)


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di Roberto Pellizzari

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Roberto è socio dello Studio e membro del dipartimento tax. Si occupa prevalentemente di fiscalità d’impresa, in ambito domestico e internazionale. Ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza a società in materia di fiscalità finanziaria e connessa alle operazioni di M&A e real estate.

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