Il trattamento fiscale delle rendite vitalizie: le ultime pronunce

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L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 841 del 2021, è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale applicabile alle rendite vitalizie costituite con patto successorio stipulato all’estero

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Con la risposta a interpello dello scorso 21 dicembre 2021 n. 841, l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire chiarimenti sul regime fiscale delle rendite vitalizie, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. L’Agenzia ne illustra il regime fiscale ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, chiarendo altresì il rapporto con le disposizioni di fonte pattizia previste dalla Convenzione Italia Svizzera ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.
La risposta riguarda la fiscalità di una rendita vitalizia costituita nell’ambito di un patto successorio stipulato in Svizzera. Con tale patto, l’istante, fiscalmente residente in Italia, rinuncia a ogni diritto ereditario nei confronti del nonno paterno, residente in Svizzera, a fronte della costituzione di una rendita vitalizia. L’Agenzia delle entrate qualifica l’accordo suddetto come patto successorio rinunciativo bilaterale, regolato dal codice civile svizzero (in Italia i patti successori sono vietati ex art. 458 c.c.). Con tale patto, l’erede rinuncia ai suoi diritti successori futuri in cambio di una controprestazione costituita dalla rendita vitalizia. Le somme corrisposte al beneficiario costituiscono pertanto una prestazione sinallagmatica corrispettiva (rinuncia all’eredità a fronte della costituzione della rendita).

Sulla base della suindicata ricostruzione giuridica, l’Agenzia delle entrate ha quindi respinto la tesi dell’istante secondo cui la rendita vitalizia non aveva carattere oneroso configurando una liberalità che come tale non era assoggettata a imposizione diretta e neppure all’imposta sulle successioni e donazioni, stante la carenza del presupposto di territorialità ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 346/90.

Conseguenze della qualificazione dell’accordo come patto successorio a carattere oneroso

Ai fini dell’imposta sui redditi l’Agenzia ha ribadito che le somme percepite in virtù della rendita vitalizia costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 50 co. 1 lett. h) del Tuir, e non redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g-quinquies), disposizione quest’ultima applicabile ai “redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale”.

La risposta dell’Agenzia è condivisibile anche se è evidente una “discriminazione fiscale” tra le rendite vitalizie costituite tra privati e quelle, invece, costituite mediante versamento di un premio a una assicurazione che non costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e scontano una tassazione limitata ai soli rendimenti.

Ai fini dell’imposizione indiretta, il patto successorio a carattere oneroso stipulato all’estero è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ex art. 11 della Tariffa, parte II, allegata al Tur. Tale disposizione prevede l’applicazione dell’imposta fissa di 200 euro per gli atti che, se formati nello Stato, sarebbero soggetti all’imposta fissa ai sensi dell’art. 40 Tur e, in tutti gli altri casi, le imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello stato.

La risposta all’interpello si esprime anche sulla qualificazione convenzionale del reddito

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme percepite in virtù della rendita ricadano tra gli “altri redditi” il cui regime impositivo è dettato dall’art. 21 paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera. Come noto, l’applicabilità di tale disposizione presuppone che il reddito non ricada nell’ambito di applicazione delle altre disposizioni del trattato (la disposizione fa riferimento, infatti, agli “elementi di reddito di un residente di uno stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente convenzione”).
Sotto tale profilo la ricostruzione operata dall’amministrazione finanziaria appare condivisibile. Nel caso di specie non trova applicazione la disciplina prevista per i redditi da pensione. L’art. 18 della suindicata convenzione non prevede infatti una disciplina ad hoc per le cosiddette life annuities (presente invece in diverse convenzioni stipulate dall’Italia, cfr. ad esempio le convenzioni con il Regno Unito e con gli Stati Uniti). Ritenendo applicabile l’art. 21 paragrafo 1 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, l’Agenzia delle Entrate ha quindi correttamente affermato la tassazione esclusiva in Italia delle somme corrisposte a fronte della rendita vitalizia.

(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)


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di Luca Valdameri

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Dottore commercialista e partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

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