Fondo patrimoniale e bisogni familiari: sprazzi di efficacia?

MIN

Una recente sentenza della Cassazione prende posizione sulla tenuta del fondo patrimoniale a fronte di debiti tributari, negando l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo da parte delle Entrate, in ragione dell’estraneità del credito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del Fisco

WW Snippets test

Il fondo patrimoniale è stato da sempre considerato fra gli strumenti di protezione del patrimonio familiare per eccellenza, specie per la casa di abitazione. Nella prassi comune, gli imprenditori, ma anche i liberi professionisti, ricorrevano, e ricorrono, a tale istituto per salvaguardare beni, soprattutto immobili, dagli imprevisti futuri, derivanti dallo svolgimento della propria attività, interponendo alle ragioni di eventuali creditori, le esigenze di tutela e protezione della famiglia.
Nonostante l’introduzione dello strumento a far data dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è possibile affermare che si è trattato però di una protezione più di forma che di sostanza, in quanto l’aggressione, o meglio il pignoramento dei beni vincolati nel fondo, non può essere esclusa a priori, spettando al costituente il fondo stesso l’onere di opporsi all’esecuzione forzata per sostenere che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che di tale estraneità ne era a conoscenza il creditore.
L’ insidia per il debitore opponente è sempre stata di dimostrare principalmente l’estraneità del debito ai “bisogni della famiglia”, oltre alla consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore; onere della prova non facile e per certi versi diabolico, considerato che la giurisprudenza ha sempre interpretato questo concetto di bisogno in modo non chiaro, o meglio decisamente estensivo, tanto da rincomprendervi anche quello indiretto, vale a dire quello al quale seguiva il debito per soddisfare il pieno mantenimento e armonico sviluppo della famiglia, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (tra le tante: Cass. 5. maggio 2017 n.10985; Cass. 11 luglio 2014 n. 15886).

Per fare qualche esempio limite, è stato ritenuto rientrante nel debito volto a soddisfare i bisogni della famiglia, il credito previdenziale e quello tributario con la conseguenza che i beni vincolati nel fondo potevano essere assoggettati a esecuzione forzata.
Ciò ha caratterizzato il trend interpretativo, pressoché degli ultimi decenni di giurisprudenza. Tale orientamento ha avuto di recente una battura d’arresto con una pronuncia della Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, n.8201, la quale ha affermato che “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale”.
In verità con questa pronuncia si è distinto fra bisogno indiretto della famiglia, non legittimante il pignoramento sui beni del fondo, e bisogno non restrittivo, legittimante, invece, l’esecuzione sui beni del fondo.

Di recente e sullo stesso trend interpretativo, e anche molto più aperta come vedute, si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 15741/2021 del 7.6.2021, la quale prende posizione sulla tenuta del fondo patrimoniale a fronte di debiti tributari, negando, nella fattispecie, l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in ragione dell’estraneità del credito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del fisco.

In particolare, viene precisato il principio secondo il quale una volta costituito il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti – il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo stesso – andrà ricercato, non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

La pronuncia appare innovativa soprattutto per un aspetto processuale che attiene alla prova che si deve offrire nel procedimento di opposizione all’esecuzione sui beni del fondo, anche per presunzioni semplici, per sostenere l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, negando l’iscrizione dell’ipoteca iscritta sui beni vincolati nel fondo patrimoniale, ribadendo, a proposito del concetto dei bisogni familiari, che gli stessi non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato.

Nella motivazione della decisione, viene precisato che non sussiste un dovere generalizzato dei coniugi di destinare tutti proventi della propria attività lavorativa (o i redditi da capitale) ai bisogni della famiglia e che l’esecuzione sui beni del fondo, o sui frutti di esso, può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano “inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni”.
È stato osservato che, se il creditore è l’erario, che non ha rapporti personali con il debitore e non ne conosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia (primario e secondario), è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia, e alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo.

Sulla base di questi principi, la sentenza in commento, conclude precisando che deve ritenersi consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, (nel caso specifico srl e sas) di provare, anche per presunzioni semplici, l’estraneità del credito tributario dai bisogni della famiglia e la consapevolezza in capo al fisco di tale estraneità, in ragione del fatto che i redditi destinati alla famiglia provenivano da altre società, non oggetto di accertamento e dalle quali il contribuente non ricavava il sostentamento per la propria famiglia.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Francesco Frigieri

WW Snippets test

Da oltre vent’anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti proprietari all’interno della famiglia e dell’azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato il network www.patrimoniatest.it, al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l’aiuto di esperti della finanza.

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia