Isa: ecco l’elenco degli esclusi

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Quale attività sono escluse dagli indici sintetici di affidabilità (Isa)? Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze fornisce le risposte

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Sulla base del nuovo decreto sono 3 le nuove categorie alle quali non si devono applicare gli indici

Tra queste troviamo le imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi  almeno del 33%

Le imprese che hanno subito, durante il periodo di imposta 2020, una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi non si applicano gli indici sintetici di affidabilità. Il decreto di inizio febbraio del ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha dunque chiarito quali soggetti, causa pandemia, siano esclusi dagli Isa.
Sulla base del nuovo decreto sono dunque 3 le nuove categorie alle quali non si devono applicare gli indici:
1) Imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi del 33%
2) Chi ha aperto una partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
3) che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività  riportati nell’allegato del decreto.

Nell’elenco dei codici Ateco, allegati al decreto, sono presenti 85 categorie che riguardano il settore del commercio e dei servizi.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti.

Criteri per individuare le esclusioni

Come abbiamo visto sono state individuate 3 categorie precise che vengono lasciate fuori dagli Isa.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state “individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del covid-19”, si legge nel decreto.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l’emanazione del decreto-legge n. 34/2020, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l’emanazione di una precedente disposizione.

E infine, quella di esclusione basata sui giorni di sospensione dell’attività, vede l’elenco delle attività escluse individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.


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di Giorgia Pacione Di Bello

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