I trust “di protezione” nell’ordinamento giuridico italiano

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I protective trust (tipici dell’ordinamento inglese) e gli spendthirft trust (sviluppatisi negli Usa) servono a proteggere il beneficiario, che abbia abitudini di spesa negligenti o per sé pregiudizievoli, dai suoi creditori. Ma clausole “protective” e “spendthrift” sono ammissibili in un trust interno?

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Il protective trust, originario dell’ordinamento inglese, si caratterizza per il fatto che il beneficiario di un diritto “certo” (vested interest) a ottenere distribuzioni di reddito o di capitale da parte del trustee, lo perde nel momento in cui subisce azioni esecutive sulla posizione beneficiaria a opera dei propri creditori personali, ovvero dispone nella stessa in maniera per sé pregiudizievole (per esempio, alienandola a prezzo vile o trasferendola gratuitamente).

In pratica, al verificarsi di uno dei precedenti eventi, si attiva automaticamente la clausola protettiva, con conseguente impossibilità per i creditori di aggredire la posizione beneficiaria “protetta” o con inefficacia degli atti dispositivi posti in essere su quest’ultima da parte del beneficiario. In conseguenza di ciò, inoltre, il trust (sorto “fisso”) si trasforma in discrezionale e, pertanto, il trustee potrà decidere l’an, il quantum e il quando delle distribuzioni da effettuarsi al beneficiario, alla luce dei rischi di eventuali esecuzioni forzate sul patrimonio di quest’ultimo, ovvero di atti di disposizione patrimoniale preordinati dallo stesso beneficiario. Il trustee, dunque, in ultima analisi, potrebbe anche decidere di effettuare, volta per volta, erogazioni in favore del beneficiario solo ed esclusivamente nei limiti di quanto strettamente necessario.

Lo spendthirft trust, invece, nato negli Usa, può prevedere non solo (analogamente al protective trust inglese) l’automatica caducazione dei diritti quesiti del beneficiario sul fondo in trust in caso di azioni esecutive dei suoi creditori, ovvero in caso di improvvidi atti di disposizione compiuti su di essi da parte del beneficiario, con conseguente trasformazione degli stessi in diritti non quesiti; ma può anche considerare l’esclusione totale e definitiva del beneficiario “protetto” dal novero dei beneficiari del trust o, addirittura, l’impermeabilità tout court della posizione beneficiaria a qualunque atto di alienazione da parte del beneficiario o a qualsivoglia azione di pignoramento o sequestro della medesima.

Le clausole “protective” e “spendthrift”, ovviamente, hanno per oggetto il diritto di credito del beneficiario nei confronti del trustee a ottenere le erogazioni dal fondo in trust, e non le somme di denaro o i beni già trasferiti dal trustee al beneficiario: questi ultimi, infatti, una volta entrati nel patrimonio del beneficiario, saranno liberamente pignorabili, sequestrabili o alienabili dal medesimo.

Inoltre, tali clausole, sono generalmente inefficaci in ipotesi di trust auto-destinati, ovverosia di trust in cui il disponente sia anche beneficiario.
La questione dell’ammissibilità di tali clausole nei trust interni, alla luce dei principi inderogabili e delle norme imperative dell’ordinamento giuridico italiano, deve essere affrontata separatamente per le clausole protettive volte a bloccare atti di disposizione sulla posizione beneficiaria da parte del beneficiario stesso, da un lato, e per le clausole finalizzate invece a impedire azioni esecutive sulla posizione beneficiaria a opera dei creditori personali del beneficiario, dall’altro lato.

Quanto alle prime, esse sono ritenute ammissibili nella misura in cui al rapporto intercorrente tra trustee e beneficiario sia riconosciuta natura obbligatoria (e, dunque sia ravvisato un diritto di credito del beneficiario nei confronti del trustee). In tal caso, infatti, si riterrebbe applicabile l’art. 1260 comma 2 del codice civile che, in materia di diritti di credito, riconosce la possibilità di apporre un divieto di alienazione sugli stessi, con salvezza tuttavia dei diritti del cessionario del credito che fosse ignaro dell’esistenza di tale vincolo al momento della cessione.

Quanto alle seconde, invece, esse si ritengono comunemente inammissibili alla luce dell’art. 2740 comma 2 del codice civile; tale disposizione, infatti, prevede il principio generale di responsabilità patrimoniale del debitore e ne ammette una limitazione esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge. Pertanto, l’unica clausola “protective” o “spendthrift” di questo tipo che potrebbe essere ritenuta valida è quella che – in ragione dell’art. 545 comma 1 del codice di procedura civile, ai sensi del quale non possono essere pignorati crediti di natura alimentare o assistenziale – sancisca il divieto di azioni esecutive su una posizione beneficiaria nei limiti dei bisogni alimentari o assistenziali del beneficiario.


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di Maria Paola Serra

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Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

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