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L’erede può limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari tramite l’accettazione con beneficio di inventario. L’accettazione beneficiata, diversamente da quella pura e semplice, non produce la confusione tra patrimoni, e l’erede – fintanto che abbia ottenuto il beneficio di inventario e non ne sia decaduto – risponderà dei debiti ereditari solo intra vires e cum viribus hereditatis: risponderà dei debiti solo con i beni ereditari e nel limite del valore dei beni ereditari.
Una volta completata la procedura per l’accettazione con beneficio di inventario, all’erede beneficiato spetta il potere di compiere qualsiasi attività di amministrazione del patrimonio, sia essa ordinaria, straordinaria, o di atti materiali, e provvede al pagamento dei debiti decorso un mese dall’accettazione beneficiata ai sensi dell’art. 495 del codice civile. Egli ha inoltre il dovere di mantenere intatta la consistenza del patrimonio ereditario, a garanzia dei creditori e legatari (ex art. 491 del codice civile, l’erede risponde per colpa grave nell’amministrazione). In particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione giudiziale: dispone l’art. 493 del codice civile che l’erede decade dal beneficio di inventario se aliena, sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari, transige relativamente ai medesimi senza autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice civile; la decadenza dal beneficio di inventario comporta responsabilità illimitata dell’erede per i debiti ereditari e per i legati ancora residui. L’autorizzazione non è più richiesta per gli atti di straordinaria amministrazione relativi a beni mobili dopo cinque anni dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario; mentre i beni immobili è sempre richiesta l’autorizzazione.
L’erede che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del “de cuius” che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere “intra vires” l’estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità – mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d’ufficio dal giudice – nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva ( cfr. Cass. 2020, n.20531).
Per quanto riguarda le persone giuridiche, è opinione della dottrina che sia necessaria l’accettazione beneficiata anche qualora le medesime siano straniere (va segnalato che la decisione della Corte di Cassazione 944/1997 abbia ritenuto non necessario il beneficio di inventario ai fini dell’accettazione, sebbene con riferimento ad un ente internazionale straniero).
Per quanto in particolare ai minori residenti all’estero, il regime autorizzativo per l’accettazione dell’eredità è fornito dalla legge dello stato di residenza abituale dei medesimi. In altre parole, anche qualora la legge che regola la successione fosse quella italiana, sulla scorta dell’art. 17 della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1996, ratificata con L. 18 giugno 2015, n. 101, l’autorizzazione dovrebbe essere richiesta secondo le norme previste dallo stato di residenza abituale del minore (“l’esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale”).

