Riforma fiscale 2024: le novità su successioni, donazioni e trust

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Prosegue senza soste l’iter della riforma fiscale. Lo scorso 9 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante, stavolta, importanti modifiche alle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni. Tra le novità più rilevanti, spicca l’esplicita estensione di tale imposta ai trasferimenti derivanti da trust

Indice

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Prosegue senza soste l’iter della riforma fiscale 2024. Razionalizzazione, adeguamento e semplificazione. Sono questi i dogmi proclamati dall’esecutivo che, con l’approvazione preliminare del 12° decreto delegato, mira al riordino definitivo della disciplina dei singoli tributi indiretti diversi dall’Iva e, al contempo, a semplificare gli adempimenti previsti in materia successoria. Via libera, dunque, all’autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e all’implementazione delle procedure di gestione telematica degli adempimenti in materia di registro.

Le novità della riforma fiscale 2024 sull’imposta di successione e donazione: l’estensione ai trust

Il decreto delegato, in prima battuta, riformula il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevedendone l’applicabilità ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, “compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.

Riforma fiscale: razionalizzazione e semplificazioni in materia di successioni

Riguardo alle modalità di determinazione dell’imposta, all’interno dell’art. 56 del Tus vengono fatte confluire le aliquote e le franchigie attualmente vigenti, disciplinate dall’art. 2 comma 49 del d.l. n. 262/2006. Ai fini di semplificazione e coordinamento, inoltre, viene inserita all’ultimo comma dell’art. 56 cit. la previsione della detrazione delle imposte assolte all’estero, prima recata dall’art. 55, comma 1-bis.

Tema di rilievo per gli addetti ai lavori, quello relativo all’esenzione di imposta prevista per aziende e quote societarie. Sul punto, il testo approvato in prima battuta lo scorso 9 aprile si limita a specificare i requisiti del possesso, distinguendo in modo netto tra aziende e partecipazioni, e ad estenderne l’applicazione anche alle società estere.

Di particolare interesse, inoltre, l’eliminazione dal Tus del riferimento all’istituto dell’affiliazione: ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, si considerano parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.

L’abrogazione del coacervo successorio

Tra le novità più rilevanti, sicuramente l’abrogazione del quarto comma dell’art. 8 del Tus, relativo al cosiddetto coacervo “successorio”. Tale istituto, si ricorderà, comportava l’obbligo di sommare al relictum le donazioni effettuate in vita dal defunto (“donatum”). Si trattava di una maggiorazione, tale per cui il valore globale netto dell’asse ereditario era maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte.

Già con la Circolare n. 29/E dello dell’ottobre 2023, l’Agenzia delle entrate, allineandosi al granitico orientamento di legittimità in materia, aveva rivisto la propria posizione in materia di coacervo ereditario e confermato la vigenza del solo coacervo “donativo”. Con la conseguenza che il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore degli eredi, non fosse da conteggiarsi più ai fini del calcolo della franchigia.

Nell’ottica, dunque, di dare effettività al tramonto dell’istituto del coacervo ereditario, il testo delegato di prima analisi ha abrogato il comma 4 dell’art. 8 del Tus, mettendo fine ad una dicotomia oramai anacronistica.

Le novità della riforma fiscale in materia di trust

Come anticipato, lo schema di decreto approvato ha introdotto importanti novità anche in materia di trust.
Oltre al novellato art. 1 del Tus, che prevede espressamente l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”, il neo introdotto art. 2-bis prescrive che, in virtù del generale principio di territorialità, per i trust l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale; diversamente, in caso di disponente non residente all’atto della dotazione del trust, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Il testo approvato in via preliminare chiarisce che il presupposto impositivo è rappresentato dall’arricchimento gratuito dei beneficiari, che si realizza al momento del trasferimento dei beni e dei diritti. Viene, dunque, previsto a livello normativo il cosiddetto regime di tassazione “all’uscita”, già sancito con la Circolare n. 34 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia da parte del beneficiario, con applicazione delle franchigie e delle aliquote determinate in base al rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti (disponente e beneficiario).

La deroga al criterio della tassazione all’uscita

La vera novità in materia di trust, tuttavia, è rappresentata dall’espressa previsione di una deroga al criterio della tassazione all’uscita. Il nuovo art. 4-bis del Tus, infatti, introduce la possibilità per il beneficiario di adottare il regime di tassazione “all’entrata”, mediante il versamento volontario dell’imposta di donazione, in via anticipata e definitiva, al momento dell’apporto al trust.

In tale ipotesi, la base imponibile, nonché le franchigie e aliquote applicabili, sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e al rapporto tra disponente e beneficiario nel momento considerato. Inoltre, se non individuati precisamente i beneficiari, si applica automaticamente l’aliquota più alta.

La scelta, almeno prima facie, parrebbe rimessa alla discrezionalità del contribuente. Si resta, al riguardo, in attesa di ulteriori sviluppi conseguenti alla seconda analisi del decreto delegato.

Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, in relazione agli atti pubblici, atti giudiziari nonché scritture private autenticate, o presentate per la registrazione, a partire da quella data, nonché alle successioni ed atti a titolo gratuito.


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di Giancarlo Marzo

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Fondatore dello studio Marzo Associati, classe ’82, esperto di fiscalità e, in particolare, di wealth
management. Dopo la laurea con lode presso l’Università degli studi di Bari e il master in Diritto tributario d’impresa alla Bocconi, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 2012. È autore di numerosi contributi in manuali, quotidiani e riviste specialistiche, oltre che relatore in svariati
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