Conti correnti cointestati, nessuna imposta di donazione

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L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 205 del 9 luglio 2020, si è pronuncia per l’esclusione dall’imposta di donazione della cointestazione dei conti correnti tra ex coniugi

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Elementi essenziali della donazione sono l’animus donandi e l’arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del donante

Nel caso di specie, non si configura una donazione indiretta a favore dell’ex coniuge in quanto manca l’animus donandi se la cointestazione dei conti è originata per dare esecuzione a una sentenza ed è fatta nell’esclusivo interesse dei figli

L’apertura del conto corrente cointestato rappresenta per gli ex coniugi uno strumento pratico, utile ai fini della raccolta e della gestione dei proventi a vantaggio familiare, nella fattispecie, a esclusivo favore dei figli e non dà luogo a imposta di donazione per assenza di spirito di liberalità a favore dell’ex coniuge. Queste le conclusioni dell’agenzia delle Entrate interpellata su un caso in materia di imposta di donazioni.
Nel caso oggetto della risposta n. 205 del 9 luglio 2020, un contribuente ha premesso che la sentenza del tribunale che ha sancito la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’ex coniuge ha disposto, in materia di mantenimento dei figli, l’obbligo a carico del coniuge interpellante nei confronti dell’ex coniuge di corrispondere ai figli beni e titoli in proprietà.
La soluzione ipotizzata è stata quella di procedere all’apertura di più conti correnti al fine di rispettare quanto sancito dalla sentenza di divorzio tenendo presente che non potendo procedere alla diretta intestazione degli stessi a ciascuno dei figli, a causa della minore età, i conti correnti risulterebbero cointestati al contribuente e alla ex coniuge e a firma congiunta.

A questo punto il contribuente ha chiesto all’agenzia delle Entrate di confermare che l’operazione, così come concepita, non costituisse una donazione indiretta a favore dell’ex coniuge, cointestataria dei conti, da assoggettare all’imposta di donazione.

Ai sensi dell’articolo 769 del codice civile, «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione». Elementi essenziali della donazione sono l’animus donandi e l’arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del donante. Pertanto, se l’attribuzione è posta in essere per adempiere a un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità.

Le donazioni indirette, contemplate dall’articolo 809 del codice civile, risultano accomunate al contratto di donazione in quanto comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità, seppur tramite atti diversi dalla donazione.

Al riguardo, la Corte di Cassazione comprende tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario. Tuttavia, affinché sia possibile giungere alla qualificazione di tale fattispecie come «donazione indiretta», la Corte ha affermato la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non fosse mosso da altro scopo che quello della liberalità in favore dell’altro cointestatario. È necessario, dunque, che l’unico scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell’altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre 2008, n. 26983).

Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che “la cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario a eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie” ( v. anche Cassazione ordinanza 3 settembre 2019, n. 21963).

Pertanto derivando l’operazione dalla necessità di dare esecuzione a una sentenza del tribunale e non ricorrendo lo spirito di liberalità a favore dell’ex coniuge l’agenzia delle Entrate ha dunque escluso la rilevanza ai fini dell’imposta di donazione dell’operazione di cointestazione dei conti correnti tra i due ex coniugi.


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di Alessandro Montinari

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Specializzato in diritto tributario presso la Business School de Il Sole 24 ore e poi in diritto e fiscalità dell’arte, dal 2004 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è abilitato alla difesa in Corte di Cassazione. La sua attività si incentra prevalentemente sulla consulenza giuridica e fiscale applicata all’impiego del capitale, agli investimenti e al business. E’ partner di Cavalluzzo Rizzi Caldart, studio boutique del centro di Milano. Dal 2019 collabora con We Wealth su temi legati ai beni da collezione e investimento.

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