Successioni: il legato in sostituzione di legittima

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Il legato in sostituzione di legittima è uno strumento che può essere efficacemente utilizzato in ambito di pianificazione successoria per realizzare il disegno successorio del testatore. Il beneficiario del legato non acquisirà la qualifica di erede e risponderà dei debiti entro i limiti del beneficio che ha conseguito, non correndo il rischio di dover utilizzare il proprio patrimonio per fronteggiare i debiti ereditari

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Il legato consiste, come noto, in un’attribuzione a titolo particolare di un determinato bene o diritto patrimoniale a un soggetto individuato. Al beneficiario del legato non è richiesta l’accettazione espressa e formalizzata, così come avviene per l’erede, e, non essendo obbligato a conseguire il legato, ha la possibilità di rinunciarvi. Certamente, però, l’adesione al legato consolida efficacemente tutti gli effetti desiderati dal testatore.
Il legato può essere attribuito anche ai legittimari, assumendo, a seconda dei casi, le varianti del legato in sostituzione di legittima, legato in conto di legittima, o prelegato. In questo articolo ci si soffermerà sul caso del legato in sostituzione, che peraltro rappresenta l’unica modalità con la quale il testatore potrebbe attribuire al legittimario un importo inferiore rispetto alla quota di legittima.

A livello pratico, tale istituto può essere utilizzato dal testatore per prevenire e risolvere anticipatamente eventuali conflitti che potrebbero sorgere in sede di successione ereditaria. Infatti, in tal modo, si eviterebbe che eventuali liti tra coeredi in sede di divisione ereditaria possano impattare sulla proficua continuazione di imprese o di altri asset che necessitano di una conduzione unitaria; si pensi per esempio a un’azienda che si desidera far pervenire interamente a uno dei figli, in tal caso una buona soluzione potrebbe essere quella di attribuire agli altri figli legittimari – che si vogliono escludere dalla gestione aziendale – uno o più legati di determinati beni patrimoniali (denaro, immobili, gioielli, altre proprietà particolarmente ambite), così da estrometterli “pacificamente” dalla gestione societaria.

Se lo scopo poi è proprio quello di tacitare ogni pretesa dei legittimari-legatari, può essere attributo un legato di valore superiore alla quota di legittima loro spettante, così garantendo che i legittimari-legatari non agiscano in riduzione rinunciando al legato.

Ciò che risulta apprezzabile nel legato sostitutivo è la capacità di far rispettare il proposito del testatore, lasciando che il legatario non partecipi alla divisione ereditaria, non esperisca azione di riduzione, non si opponga ad alcuna delle disposizioni testamentarie, incluse eventuali pregresse donazioni.

Si noti che la volontà del testatore di disporre un legato sostitutivo deve emergere inequivocabilmente dal contenuto delle disposizioni testamentarie, in caso contrario il legatario sarà considerato in conto di legittima. Così come deve emergere distintamente l’attribuzione della facoltà al supplemento, fattispecie questa contemplata quando il testatore non intende ledere la riserva spettante ai legittimari-legatari, e prevede quindi che il legatario possa ottenere dagli eredi il supplemento necessario per integrare la legittima, qualora il valore del legato ne sia inferiore. Il beneficiario del legato potrà poi scegliere se esercitare o meno tale facoltà.

Un ulteriore e interessante aspetto riguarda l’accrescimento derivante da un legato di valore inferiore alla quota individuale di legittima; nel caso il legato sia a favore del coniuge, l’accrescimento si aggiunge alla porzione della quota disponibile, mentre, nel caso di legato a favore di uno dei figli, la differenza accresce la quota di riserva, andando pertanto a vantaggio degli eredi testamentari.

 

A cura di Mara Palacino, partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati


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di Mara Palacino

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