Pianificazione successoria con l’accoppiata vincente

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Il connubio tra mandato fiduciario e trust offre una soluzione ideale per gestire il trasferimento della quota disponibile con totale discrezione

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Il presente intervento è la prosecuzione del precedente articolo pubblicato su We Wealth (cfr. N°24, pag. 83) in riferimento all’esigenza di pensare a una personale pianificazione successoria nell’era covid-19. Ho già rilevato come l’attualità che stiamo vivendo ci ha indotto o ci induce a pensare a un “dopo di noi”. Pianificare la propria successione, del resto, non è semplice. Ci possono essere molteplici fattori che spesso non sono facili da gestire. La realtà ci ha insegnato che, spesso, ci sono situazioni personali e familiari molto complesse e che si rende necessario agire con la dovuta discrezione per evitare la pubblicità che, inevitabilmente, una successione importante genera. La successione Caprotti ne è un esempio eclatante.
Pianificare una successione vuol dire, in primo luogo, tener ben presente le disposizioni in materia successoria in Italia. Il nostro codice civile prevede che una categoria di eredi, definiti legittimari, ha diritto a una determinata quota (detta “quota di legittima”) del patrimonio del de cuius, che differisce in base alla presenza o meno di un testamento. La presenza di un testamento attribuisce alla quota di legittima un minor valore, cosicché chi dispone per testamento può disporre di un’ulteriore quota (detta “quota disponibile”) pari alla differenza tra la totalità del proprio patrimonio e la quota di legittima. Ebbene la quota disponibile può essere utilizzata in totale libertà e a beneficio di chiunque. Questa libertà però potrebbe contrastare con una esigenza di privacy che il testatore potrebbe avere. Basti pensare alla volontà di tutelare una persona non autosufficiente, alla volontà di finanziare l’attività o alcuni progetti di fondazioni o Onlus, ma anche alla semplice situazione di voler attribuire un riconoscimento economico a una o più persone care nella più totale discrezionalità.

È proprio in quest’ultima situazione che il connubio trust – mandato fiduciario assicura la massima tutela in materia di riservatezza. La costruzione potrebbe avvenire in questo modo. Il testatore dovrebbe, in primo luogo, costituire un trust, avente come scopo l’assistenza di una determinata persona da un punto di vista sanitario e di assicurarle, anche, uno stesso tenore di vita fino alla fine dei suoi giorni. Tale trust, che definiremo, come “dormiente”, pur essendo già costituito, si attiverà solo successivamente e, precisamente, con la morte del testatore. Affinché ciò sia possibile, quest’ultimo, quando ancora in vita, dovrà sottoscrivere una polizza sulla vita, dove il soggetto assicurato è egli stesso e il beneficiario della polizza sarà il trust.

Prima di sottoscrivere la polizza, il testatore avrà cura di verificare, con l’aiuto del suo professionista di fiducia, che il versamento del premio necessario per sottoscrivere la polizza sulla vita sia la quota parte disponibile del proprio patrimonio e che, a seguito dell’apertura della propria successione, non potrà essere reclamata dai legittimari come lesiva della quota di legittima. Il trustee del trust costituito dovrà, a sua volta, sottoscrivere un mandato fiduciario avente ad oggetto l’incasso del beneficio della polizza sulla vita sottoscritta dal testatore, ovvero dal disponente. Nel numero dello scorso mese di dicembre (cfr. N°19, pag. 83) ho già argomentato, in questa rivista, come ciò sia possibile e sia stato avallato non solo da Assofiduciaria (Associazione delle società fiduciarie in Italia), ma anche dalla stessa Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). In questo modo, a seguito dell’apertura della successione prevista nel documento assicurativo sulla vita, la società fiduciaria percepirà, per conto del trust, l’ammontare delle somme presenti nella polizza.

Pertanto, non avremo un passaggio diretto delle somme dalla compagnia assicurativa a un conto intestato al trust, ma, appunto, avremo lo schermo fiduciario che renderà ancor più discrezionale l’intera operazione. In tal modo, inoltre, il testatore si proteggerà da eventuali contestazioni dagli altri eredi, in quanto il premio versato sarà la quota disponibile e il trust, in quanto beneficiario della polizza, sarà tutelato ai sensi dell’articolo 1920 del codice civile. Ricevute le somme, il trust si attiverà e inizierà a svolgere la propria attività in base alle prescrizioni contenute nell’atto dispositivo che costituiscono i desiderata dello stesso disponente. Questa struttura consentirà al beneficiario del trust di poter essere assistito e tutelato proprio come il disponente avrebbe voluto.

 


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di Elio Macchia

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Dopo aver prestato la propria attività professionale in uno studio tributario internazionale ha collaborato con Unione Fiduciaria S.p.A. nell’ambito della pianificazione successoria e degli strumenti di protezione del patrimonio. Dal 2016 è legal counsel nella società fiduciaria Crossfid S.p.A. e amministratore delegato di una Trust Company Italiana.

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