Regime degli impatriati: stop senza i requisiti

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Se non si sono trascorsi almeno due periodi di imposta all’estero non si potrà beneficiare del regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati

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Il tutto parte da un cittadino italiano laureato in Italia che tra il 2016 e il 2017 ha vissuto all’estero dato che ha fatto un master fuori dal Bel paese

Chiede dunque se può usufruire della “sanatoria Aire” anche se non ha maturato il periodo minimo (2 anni) di residenza fiscale all’estero

No al regime degli impatriati se non si è trascorso all’estero almeno due anni. Questo in sintesi quanto ha detto l’Agenzia delle entrate con la risposta n 533/2020.

Il caso

Il tutto parte da un cittadino italiano laureato in Italia che tra il 2016 e il 2017 ha vissuto all’estero dato che ha fatto un master fuori dal Bel paese. In questo periodo non si è iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Dopo aver finito il suo percorso di studio è rientrato in Italia nel settembre 2017. Chiede dunque se può usufruire della “sanatoria Aire” anche se non ha maturato il periodo minimo (2 anni) di residenza fiscale all’estero, secondo quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La risposta

La risposta fa riferimento al regime del rientro dei cervelli, e più precisamente a quanto modificato con l’articolo 5 del Dl n. 34/2019 ( dl Crescita), che, tra l’altro, ha previsto l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’agevolazione per i cervelli trasferiti in Italia dal 30 aprile 2019. Per tutti i casi precedente a tale data si applicano le norme vigenti fino al 30 aprile 2019. Secondo queste se concorrono determinate condizioni i redditi di lavoro dipendente e autonomo godono di un trattamento fiscale di favore, pari al 50%.

L’Agenzia delle entrate ricorda che in questo caso usufruiscono del taglio dell’imposta tutti i cittadini dell’Unione europea o extra Ue che provengono da un paese che ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali che:
1) hanno una laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o per più tempo.
b) hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, portando a termine una laurea o una specializzazione.

per quanto riguarda il conseguimento della laurea, l’Amministrazione fiscale ha sottolineato con la circolare n. 17/2017 che tale attività di studio deve durare almeno due anni accademici. Se invece si parla di lavoratori, allora questi per godere del regime agevolativo devono aver passato all’estero almeno due periodo di imposta.

 Focus sanatoria

Per quanto riguarda la sanatoria sottolineata dal richiedente, questa consentire di dimostrare il possesso le condizioni di base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, in assenza dell’ iscrizione all’Aire. L’Agenzia delle entrate tira dunque le somme sottolineando come il soggetto richiedente non è iscritto all’Aire e i due anni accademici, non sono sufficienti a soddisfare il requisito della permanenza fuori dall’Italia per il periodo minimo. Questa gli nega dunque la possibilità di accedere alla sanatoria Aire.

 


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di Redazione We Wealth

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