Avviso di accertamento: valido senza nome del difensore

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L’avviso di accertamento è un atto pubblico e ha la stessa forza della relazione di una notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario

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La Corte di Cassazione rispondendo in merito ad un caso chiarisce alcuni concetti in merito all’avviso di accertamento fiscale

Nel caso di specie il contribuente ha perso il ricorso contro l’Agenzia delle entrate

L’avviso di accertamento è un atto pubblico e ha la stessa forza della relazione di una notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7495/2020. E dunque, la Commissione tributario della Calabria aveva in un primo momento accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente però propone u ricorso di legittimità, sostenendo la nullità della sentenza. Secondo il ricorrente la Commissione tributario della Calabria non avrebbe infatti considerato che l’atto di appello era stato notificato senza indicare che il professionista fosse il procuratore domiciliatario del contribuente. Inoltre, il contribuente sosteneva anche che il plico contenente la procedura non fosse stato ricevuto dal domiciliatario ma ad un soggetto terzo non conosciuto.

Decisione Corte di Cassazione

La Cassazione sottolinea come la prospettazione della censura intendeva la non coincidenza della firma tra chi ha ricevuto l’avviso di ricevimento e il domiciliatario. Questo avrebbe reso necessaria la riproduzione dell’avviso stesso che erano stati indicati senza specificazione del luogo e del tempo nel quale sarebbero stati prodotti. Le descritte mancanze rendono, secondo la Cassazione, carente il ricorso di legittimità dell’essenziale requisito dell’autosufficienza. Inoltre, nel caso di notifica a mezzo posta, dove l’atto è consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, e non risulti che il plico sia stato consegnato ad una persona diversa, la consegna deve ritenersi valida.

Infine la Corte sottolinea come non può accogliere l’istanza e che in questi casi l’efficacia delle attestazioni avvenute in presenza dell’ufficiale postale salva la notifica fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate.


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di Redazione We Wealth

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