Eredità e comodato: quali implicazioni?

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L’immobile in comodato, se è vincolato alle esigenze abitative del comodatario, a certe condizioni potrebbe non essere restituibile agli eredi

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Il comodato finalizzato ai bisogni abitativi del comodatario segue le sorti e la durata di tali bisogni

Quando il comodato non è precario gli eredi non possono vedersi riconosciuta la richiesta di restituzione dell’immobile assegnato dal comodante al comodatario.

È questo uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza, n. 10895 del 2023, della Corte di Cassazione, chiamata a dirimere una controversia che vedeva contrapposti gli eredi del de cuius, i quali chiedevano la restituzione di un immobile concesso in comodato da quest’ultimo, e il partner sopravvissuto del defunto, il quale rivestiva la parte del comodatario assegnatario dell’immobile.

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Comodato ed esigenze abitative

Se il contratto di comodato tra comodante e comodatario, con cui il primo assegna in comodato un immobile al secondo, si inquadra alla luce dell’esistenza di una relazione sentimentale tra i due, ed inoltre si ricava che il comodato scaturisce dalla volontà del comodante di soddisfare le esigenze abitative del comodatario, gli eredi del comodante non possono chiedere la restituzione dell’immobile.

Ciò risulta maggiormente vero se si rileva che il comodante defunto avesse previsto anche di escludere che l’immobile oggetto di comodato potesse essere ceduto, in sub-godimento, a terzi. Emerge infatti ancora più marcata l’intenzione del comodante di cedere l’immobile al comodatario non per consentirgli di farne un libero uso ma per soddisfare i propri bisogni abitativi.

La posizione degli eredi

L’immobile, osserva la Corte, non può essere restituito agli eredi in quanto il contratto di comodato, finalizzato ai bisogni abitativi del comodatario, perdura per tutta la durata di questi bisogni. Inoltre, il comodatario occupava, nel caso di specie, l’immobile già prima del contratto di comodato stesso, condividendo l’abitazione con il comodante-de cuius.

Da qui la conclusione secondo cui il comodato finalizzato ai bisogni abitativi del comodatario segue le sorti e la durata corrispondente a tali bisogni.

Per tale ragione è del tutto legittimo il rigetto da parte dei giudici di merito, osserva la Corte di Cassazione in riferimento al caso di specie, della richiesta da parte degli eredi di ottenere la restituzione dell’immobile abitato dal comodatario, non trattandosi di comodato precario.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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