Legittimario preteremesso e rinuncia all’eredità: quali implicazioni?

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L’accettazione e, inversamente, la rinuncia dell’eredità rilevano ai fini tanto della soggettività passiva che della sussistenza del presupposto di imposta

Indice

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Il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario

L’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione, sentenza n. 5777 del 2023, rende chiarimenti in merito alla qualità di erede e alle implicazioni che detta qualità può determinare.

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Acquisto eredità

Come noto, in tema di successioni mortis causa, ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.

Profilo tributario

La soggettività passiva tributaria, ai fini dell’imposta di successione, è correlata alla mera delazione (chiamata all’eredità), non anche all’accettazione.

L’accettazione e, inversamente, la rinuncia rilevano ai fini tanto della soggettività passiva che della sussistenza del presupposto di imposta.

Azione di riduzione

Il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l’azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, tale condizione non può valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento favorevole delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento.

Rinuncia all’azione di riduzione del legittimario

La rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all’eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all’eredità prima dell’accoglimento dell’azione di riduzione volta a rimuovere l’efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti.

Impugnazione della rinuncia da parte dei creditori

L’azione ex art. 524 c.c., mediante la quale i creditori del rinunciante all’eredità chiedono di essere autorizzati all’accettazione con beneficio d’inventario, in nome e luogo del rinunciante stesso, non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso, non potendo quest’ultimo essere qualificato chiamato all’eredità, prima dell’accoglimento dell’azione di riduzione che abbia rimosso l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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