Voluntary disclosure: rimborso accordato per chi ne fruisce

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In generale le procedure di voluntary disclosure rispondono alla necessità di prevedere un meccanismo di regolarizzazione per gli attivi non dichiarati detenuti all’estero

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Deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente

I benefici derivanti dall’adesione alla procedura, con riferimento agli aspetti di natura amministrativa, riguardano, in linea generale, la riduzione delle sanzioni e la riduzione degli anni accertabili

Voluntary disclosure: di cosa si tratta?

La voluntary disclosure (cioè la “collaborazione volontaria“) è una misura che consente ai soggetti residenti in Italia, che detengono anche indirettamente o per interposta persona attività patrimoniali o finanziarie all’estero e che abbiano omesso di dichiararle, la possibilità di sanare la propria posizione fiscale.

A tal proposito, al contribuente sarà richiesto di presentare apposita istanza e versare le dovute imposte e le sanzioni rideterminate in misura ridotta.

In linea generale, le procedure di voluntary disclosure rispondono alla necessità di prevedere un meccanismo di regolarizzazione per gli attivi detenuti all’estero, in attuazione di una politica di contrasto alle evasioni fiscali internazionali.

Quanto all’Italia, occorre segnalare:

  • la prima voluntary disclosure, regolata dalla legge 186/ 2014, conclusa nel novembre 2015
  • la seconda, regolata dal DL 193/2016, terminata a luglio 2017.
  • la terza mini voluntary relativa al collegato fiscale 2018, DL 148/2017, limitata ai soggetti fiscalmente residenti che in precedenza erano residenti all’estero o che lavorano in zone di frontiera e che hanno violato gli obblighi di compilazione del quadro Rw della dichiarazione fiscale.

Benefici della voluntary disclosure e perfezionamento della misura

L’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria:

  • per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato
  • per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio
  • per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto
  • per eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

I benefici derivanti dall’adesione alla procedura, con riferimento agli aspetti di natura amministrativa, riguardano, in linea generale, la riduzione delle sanzioni e la riduzione degli anni accertabili, con la sterilizzazione dell’ipotesi del raddoppio dei termini in caso di capitali detenuti in Paesi black list.

Il perfezionamento della voluntary disclosure avviene in forza del versamento, anche rateale, di quanto dovuto

La pronuncia della Cassazione

In una recente pronuncia (n. 738 del 2023) la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione della voluntary disclosure.

Più nel dettaglio, i giudici si sono espressi sulla possibilità per i contribuenti di scomputare dall’imposta dovuta a seguito di voluntary disclosure le eventuali imposte pagate all’estero sugli stessi redditi oggetto della procedura di “collaborazione volontaria”.

Il caso tocca il tema della doppia imposizione. Infatti, nel nostro ordinamento, per evitare le doppie imposizioni sui rediti prodotti all’estero da soggetti residenti, il primo comma dell’art. 165 del Tuir riconosce il credito d’imposta qualora ricorrano congiuntamente le tre seguenti condizioni: 

  • la produzione di un reddito all’estero
  • il concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo in Italia
  • il pagamento di imposte estere a titolo definitivo.

Nel caso della voluntary disclosure, è legittimo o meno escludere la possibilità, per il contribuente, di recuperare gli esborsi sostenuti all’estero

Benché (circostanza sostenuta nel caso di specie dall’amministrazione ricorrente) il comma 8 dell’art. 165 del Tuir nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, ad avviso dei giudici, invece, andrebbe riconosciuto il rimborso dell’euroritenuta già versata per le annualità che sono state oggetto della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) da parte del contribuente

In applicazione della normativa comunitaria (art. 14 della direttiva 2003/48/CE) la Cassazione osserva che deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla collaborazione volontaria, la quale consente al contribuente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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