Devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente
Non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente)
Come noto, il verificarsi di un certo evento comporta che, se vi è apposita copertura assicurativa, vi sia una liquidazione di una certa somma, a titolo di indennizzo o risarcimento del danno.
Ma quando e a che condizioni la somma ricevuta può essere tassata?
Tassazione degli indennizzi assicurativi
In linea generale si evidenzia che la somma percepita dall’assicurato, liquidata dall’assicurazione, può essere soggetta a tassazione.
Elementi dirimenti per comprendere quando ciò accada sono quelli che caratterizzano la tipologia di risarcimento.
Più in dettaglio, si osserva che il risarcimento potrebbe essere soggetto a tassazione se la somma percepita dall’assicurato ha funzione di sostituzione o integrazione di componenti reddituali.
Questo è il caso del risarcimento volto a ristorare da un mancato guadagno il soggetto danneggiato (lucro cessante).
In questo caso, infatti, la somma percepita e liquidata dall’assicurazione costituisce reddito della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e come tale, detta somma, corrisponde alla ricchezza che il danneggiato avrebbe ottenuto in altro modo se non fosse intervenuto un certo evento o sinistro.
Il lucro cessante rappresenta un danno da mancato guadagno patrimoniale, il quale non viene conseguito a causa di un certo evento. In questo senso, secondo il legislatore, la somma percepita come risarcimento da lucro cessante equivale ad una forma di ricchezza che deve essere tassata.
Si configura l’ipotesi di lucro cessante – che consiste nei mancati guadagni, presenti e futuri, che il soggetto non avrà più a causa dell’incidente o dell’illecito, ma che presumibilmente avrebbe conseguito in assenza del fatto dannoso – nel caso in cui vi sia un mancato guadagno legato ad esempio all’assenza dai luoghi di lavoro (per una partita Iva) imposta da un infortunio.
Come ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 27 del 2020: i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Qualora l’indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.
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Quando le somme percepite a titolo di risarcimento sono esenti?
Nell’ipotesi in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione. In tale evenienza, infatti, viene meno il presupposto impositivo dal momento che l’indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi.
Dunque, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).

