Registro titolari effettivi: comunicazione sospesa, fino a marzo 2024

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Il termine per la comunicazione al Registro delle imprese relativa alla titolarità effettiva di imprese, di altre persone giuridiche private e dei trust, originariamente fissato per lo scorso 11 dicembre, è stato sospeso, almeno fino al 27 marzo 2024. Ecco cos’ha deciso il Tar del Lazio

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Tanto tuonò che piovve: il termine per la comunicazione al Registro delle Imprese relativa alla titolarità effettiva di imprese, di altre persone giuridiche private e dei trust, originariamente fissato per lo scorso 11 dicembre, è stato sospeso, almeno fino al 27 marzo 2024

A deciderlo, non è stato il solito “decreto del giorno prima”, come ormai siamo abituati per le scadenze fiscali. La sospensione della comunicazione della titolarità effettiva, stavolta, è stata decisa direttamente dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Per effetto dell’ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023 scorso, il Tar per il Lazio (Sezione Quarta) ha infatti sospeso l’efficacia del decreto Mimit del 29 settembre 2023 (“Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”) e, conseguentemente, del Manuale operativo Unioncamere e di “tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi”, tra cui l’ordinanza richiama espressamente:

  • il decreto ministeriale n. 55/2022 (la cui dubbia compatibilità, in particolare dell’articolo 7, con la normativa in tema di diritti fondamentali dell’Unione europea era già stata oggetto di approfondimento nel nostro articolo pubblicato su We-Wealth del 18 ottobre 2023);
  • il decreto ministeriale del 16 marzo 2023 con il quale sono stati approvati i modelli “per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”;
  • i decreti del 12 e del 20 aprile 2023, nonché “l’atto di data e tenore sconosciuto con cui la Repubblica italiana ha adempiuto all’onere di notifica previsto dall’art. 31, par. 10 della direttiva Ue n. 2015/849 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui include il “mandato fiduciario” fra gli istituti giuridici che hanno “assetto o funzioni affini a quelli dei trust espressi” per i fini di cui alla predetta direttiva Ue”. 

L’inclusione del “mandato fiduciario” nell’ambito soggettivo della comunicazione sulla titolarità effettiva

L’inclusione del “mandato fiduciario” nell’ambito soggettivo della comunicazione sulla titolarità effettiva quale “istituto affine ai trust” aveva già sollevato critiche da parte, in particolare, di Assofiduciaria, la quale, nel comunicato dello scorso 23 ottobre 2023 ammoniva: “solo nell’ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust”.
La spoliazione della proprietà dei beni (o patrimoni), invece, è una caratteristica che non appartiene al mandato fiduciario “classico”, il quale, più propriamente “si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust”. 

In merito alla contestazione riguardante l’obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust, il Tar ha riconosciuto la misura cautelativa del periculum in mora, “tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione”. 

Il Tar, inoltre, ha riconosciuto il profilo del fumus boni iuris (ossia la verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio della misura cautelare) relativamente alle istanze presentate da Assoservizi Fiduciari, valutato che “le plurime e articolate censure formulate dalla parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito”.
Il rimando non può che essere alla sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20 (cfr. A. Bisioli, “Registro imprese: i nuovi termini per comunicare i titolari effettivi”, We-Wealth, 18.10.2023), nella quale la Corte ha dichiarato l’invalidità, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della disposizione della Direttiva (Ue) 2018/843, modificativa della direttiva (UE) 2015/849, ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. 

Il rinvio al 27 marzo 2024 

Tutto fermo (e per tutti i soggetti inizialmente obbligati), quindi, fino al prossimo 27 marzo 2024, data in cui il Tar ha fissato la trattazione della questione nel merito: un giudizio, quello di sospensione, tanto annunciato quanto necessario al fine di porre le basi per una revisione costruttiva della regolamentazione in tema di accessibilità delle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche, nonché del relativo perimetro soggettivo, scongiurando gli effetti negativi e irreparabili che l’efficacia dell’obbligo di comunicazione avrebbe potuto generare.


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di Aldo Bisioli

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Laureato in Economia aziendale con il massimo dei voti presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dal 1997 svolge l’attività presso lo studio Biscozzi Nobili, in qualità di socio dal 2003. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1992. Revisore contabile dal 1999, ora Revisore Legale. Specializzato in fiscalità d’impresa.

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