Start up e Pmi innovative: come funziona la detrazione?

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Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente

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La decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata

Il contribuente decade dal diritto anche per causa indipendente dalla sua volontà

Con una recente risposta a interpello, n. 390 del 2023, l’Agenzia delle entrate nel rispondere alla richiesta di parere di un contribuente rende chiarimenti in merito alla disciplina che prevede la detrazione a fronte di investimenti effettuati da persone fisiche in start-up e Pmi innovative.

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Come funziona la detrazione?

A favore del contribuente è prevista la possibilità di fruire di una  detrazione dall’imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche fino al 50  per  cento  della somma investita nel capitale sociale di una o più start­up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start­up innovative.

Ma non è tutto. La detrazione, infatti, si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative (”Pmi innovative”) nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

A che condizione è possibile fruire della detrazione?

Come messo in evidenza dall’Agenzia, le detrazioni possono essere fruite  a  condizione  che l’investimento  sia mantenuto  per  almeno tre  anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

In questo senso, la decadenza interviene se non si rispetta il c.d. holding period di mantenimento minimo dell’investimento.

Quando non si decade dal diritto alla detrazione?

Più in particolare, osserva l’Agenzia, non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie.

In conclusione, si può osservare che la  decadenza  dal  diritto  a  fruire  dell’agevolazione  opera  in  tutti  i  casi  in  cui, indipendentemente  dalla  volontà  dell’investitore,  l’investimento  non  si  protrae  per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in  cui il  rispetto  della  condizione  relativa  all’holding period non  è  richiesto (come in caso di trasferimento mortis causa) oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento (come in caso di trasferimento di azioni per atto a titolo gratuito o per effetto di operazioni straordinarie).


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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