Regime impatriati: stretta per chi trasferisce la residenza in Italia

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Ecco come cambia (in senso restrittivo), dal 2024, il regime fiscale agevolativo per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia

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Lo schema di decreto delegato sulla fiscalità internazionale, approvato dal consiglio dei Ministri dello scorso 16 ottobre 2023, modifica in senso fortemente restrittivo il regime agevolativo dei cosiddetti impatriati e crea forti preoccupazioni per coloro che sono rientrati, ovvero hanno programmato di rientrare, in Italia nel secondo semestre 2023.

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Il vigente regime degli impatriati

Il regime degli impatriati è stato introdotto dall’art. 16 del d.lgs n. 147/2015 (cosiddetto decreto internazionalizzazione) con l’intento di favorire, grazie a una detassazione del reddito, il rientro in Italia di contribuenti fiscalmente residenti all’estero a elevata qualificazione professionale (cosiddetti cervelli).

Nel corso degli anni il legislatore ha via via allentato i requisiti di qualificazione professionale, estendendo di fatto il regime agevolativo a tutti coloro che trasferivano la residenza fiscale in Italia, compresi gli sportivi professionisti. 

L’attuale regime degli impatriati prevede una detassazione ai fini delle imposte sui redditi pari al 70% (90% nel caso di trasferimento in una regione del Sud Italia); trova applicazione per tutti (senza che sia richiesto alcuna specifica qualifica professionale) i lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali che:

  • (i) trasferiscono la residenza fiscale in Italia,
  • (ii) non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento,
  • (iii) si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni, 
  • (iv) svolgono la loro attività prevalentemente nel territorio italiano.

La durata del regime agevolativa è di cinque periodi d’imposta con possibilità di richiedere l’estensione di ulteriori cinque, con detassazione al 50%, qualora il contribuente abbia un figlio minorenne ovvero acquisti in Italia un immobile di tipo residenziale dopo il trasferimento ovvero nei 12 mesi precedenti. 

Il nuovo regime più restrittivo 

Come anticipato, lo schema di decreto delegato modifica in senso fortemente restrittivo l’attuale normativa.
Innanzitutto, la quota detassata scende dal 70 al 50%, eliminando la maggiore detassazione al 90% per il trasferimento nelle regioni del Sud Italia. 

In secondo luogo, viene stabilito un tetto annuo pari a euro 600.000 di reddito agevolabile, oltre il quale è prevista la tassazione ordinaria. Tale nuovo regime resta inoltre soggetto alle limitazioni in tema di aiuti di stato de minimis che fa sì che per i soli lavoratori autonomi il beneficio in termini di minori imposte pagate non possa comunque superare euro 200.000 su base triennale.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, da un lato vengono reintrodotti requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (indicati nel d.lgs. n. 108/2012 e nel d.lgs. n. 206/2007; in genere, è sufficiente una laurea triennale o lo svolgimento di una professione regolamentata), dall’altro l’attività lavorativa svolta in Italia deve basarsi su un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al gruppo. Il nuovo regime, inoltre, non è applicabile agli imprenditori individuali. 

Relativamente alla residenza fiscale, si prevede che possano accedere al nuovo regime coloro che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei precedenti tre periodi di imposta, mentre il vigente regime fa riferimento solamente a due periodi di imposta. 

Da ultimo, la durata dell’agevolazione viene limitata a cinque periodi d’imposta, senza alcuna possibilità di estensione e il periodo di permanenza minima in Italia viene innalzato da due a cinque anni, prevedendo nel caso ciò non avvenga la ripresa a tassazione dell’imponibile agevolato con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

L’entrata in vigore del nuovo regime 

Per quanto riguarda l’entrata in vigore della normativa, lo schema di decreto approvato in
consiglio dei Ministri prevede:

  • (i) l’abrogazione del vigente regime a far data dal 1° gennaio 2024, 
  • (ii) l’applicazione della nuova e più restrittiva disciplina per coloro che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, 
  • (iii) l’applicazione del vigente più favorevole regime per coloro che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023.

Il fatto che l’applicazione del vigente regime oltre il 1° gennaio 2024 venga ancorato all’acquisizione della residenza fiscale nel 2023 appare oltremodo penalizzante. Infatti, deve tenersi a mente, che per poter acquisire la residenza fiscale nel 2023 ai sensi dell’art. 2 del Tuir è necessario che per la maggior parte dell’anno solare il contribuente abbia avuto in Italia la residenza, il domicilio o sia risultato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente. 

Conseguentemente, coloro che si sono trasferiti in Italia nel secondo semestre 2023, ben difficilmente riuscirebbero ad acquisire la residenza fiscale nel corso del 2023, salvo dimostrare di aver trasferito in Italia domicilio (inteso come centro degli interessi vitali) nel primo semestre; il che potrebbe ad esempio essere avvenuto nel caso di anticipato trasferimento del coniuge e dei figli nel primo semestre, cosa comunque non agevole in considerazione del calendario scolastico vigente all’estero. 

Per quanto detto, appare evidente che il testo approvato in consiglio dei Ministri sarebbe lesivo del legittimo affidamento di tutti coloro che si sono trasferiti, ovvero sono in procinto di trasferirsi, in Italia nel secondo semestre 2023, e hanno preso decisioni di lungo termine confidando di poter applicare il vigente regime normativo per 5 o 10 anni. Si pensi, ad esempio, a coloro che hanno già rassegnato le dimissioni nello Stato estero e si sono trasferiti in Italia nel secondo semestre acquistando una casa e nel contrarre un mutuo hanno fatto affidamento su una disponibilità finanziaria che verrebbe sensibilmente ridotta per effetto del cambio di regime, ovvero a coloro che sono rientrarti in Italia presso una società del gruppo, i quali addirittura non potrebbero accedere ad alcuna forma di beneficio. Insomma, dei veri e propri “esodati fiscali”. 

Sul punto, deve rilevarsi che il ministro Leo è intervenuto prontamente per chiarire che non è intenzione del governo penalizzare chi ha programmato di ritornare in Italia nel secondo semestre confidando sull’applicazione del vigente regime, e ha annunciato che il cambio di regole non riguarderà chi avrà acquisito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre di quest’anno. Tale indicazione governativa è stata
prontamente recepita nel testo di decreto “bollinato” dalla Ragioneria Generale dello Stato e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Si auspica quindi che il testo definitivo del decreto mantenga
l’ancoraggio del vigente regime fiscale all’acquisizione della residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, risultante dal testo “bollinato”, facendo quindi salvo il legittimo affidamento di coloro che si sono trasferiti in Italia nel secondo semestre 2023.

(Articolo scritto in collaborazione con Andrea Saraco, Di Tanno Associati)


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di Marco Sandoli

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Avvocato e partner di Di Tanno Associati, Marco Sandoli vanta una consolidata esperienza nella fiscalità internazionale, d’impresa e contenzioso. Le sue aree di specializzazione comprendono: fiscalità dei fondi di investimento, operazioni di finanza straordinaria, venture capital, fiscalità dei patrimoni individuali (Hnwi) e protezione patrimoniale. È componente del collegio sindacale di società industriali e intermediari finanziari e membro della commissione Tax&Legal dell’Aifi e dell’Osservatorio pmi Euronext.

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