Fondi di investimento alternativi esteri: per i dividendi c’è l’esenzione

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Sono previste esenzioni fiscali sui dividendi distribuiti da società partecipate e sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in OICR esteri

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Non si applica la ritenuta sugli utili corrisposti, a decorrere dal 2021, a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero

Con una recente risposta a interpello, n. 409 del 2023, l’Agenzia delle entrate ha reso chiarimenti in merito al regime fiscale da fondi di investimenti alternativi.

Più in particolare, nel caso di specie si trattava di dividendi percepiti a fronte di partecipazioni detenute in FIA lussemburghesi.

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La disciplina sui dividendi

La disciplina vigente prevede che vi è l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento  sugli  utili  corrisposti  da  società  residenti  a  soggetti  non  residenti,  fermo  restando  la possibilità di applicare, laddove più  favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.

Tuttavia, è previsto che la ritenuta non si applica sugli utili corrisposti, a decorrere dal 2021, a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale il fondo è istituito.

Analoga  esenzione  è  prevista  per  le  plusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni qualificate.

L’esenzione è prevista al fine di equiparare il trattamento fiscale  dei  dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  da  OICR  residenti  in  Italia  anche  agli OICR di diritto estero.

in buona sostanza, mette in evidenza l’Agenzia, è stato introdotto  un  regime  di  esenzione  degli  utili  distribuiti  da  emittenti italiani  e  delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti  residenti in Italia conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in  Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia.

Il fine ultimo è quello di favorire il consolidamento di  un  mercato  interno  europeo  dei  gestori  dei  fondi  di  investimento alternativi mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato  per  la  regolamentazione  in  materia  di  autorizzazione,  funzionamento  e  trasparenza per i fondi e gli operatori e attori del settore.

Il caso di specie

In considerazione di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate in riposta al quesito posto dall’istante, mette in evidenza che con riferimento ad un gestore fiscalmente residente in Lussemburgo, per i proventi percepiti e provenienti dalla società residente in Italia, direttamente partecipata, si applica il regime di esenzione da ritenuta. Inoltre l’eventuale  cessione  di partecipazioni qualificate non  genera  plusvalenze imponibili.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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