Attività finanziarie estere: raddoppiati i termini di accertamento

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Per facilitare l’attività di monitoraggio e verifica della liceità dei proventi percepiti da attività finanziarie detenute in paesi black list è previsto il raddoppio dei termini di accertamento

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Il raddoppio dei termini per l’accertamento delle attività detenute all’estero in paradisi fiscali ha efficacia retroattiva

Detenere in Stati o territori a regime fiscale privilegiato investimenti e attività di natura finanziaria determina una presunzione di evasione

In linea generale, detenere in Stati o territori a regime fiscale privilegiato investimenti e attività di natura finanziaria determina una presunzione di evasione da parte dell’Agenzia delle entrate.
L’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, introdotto per contrastare il trasferimento di capitali verso paradisi fiscali, prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione.

La disciplina sottesa a questa norma, in forza della presunzione di evasione, prevede il raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento, per alimentare e garantire: da un lato, l’effetto deterrenza, attraverso aliquote incrementate e, dall’altro, maggiore tempo per il fisco per verificare se è stato sottratto gettito.

E invero, il tema in questione, legato all’applicazione della presunzione di sottrazione a gettito dei proventi e dei redditi percepiti da investimenti o attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, torna attuale a fronte della recente sentenza, n. 8653 del 16 marzo 2022, emessa dalla Corte di Cassazione.

Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema, in linea, tra l’altro, con il dettato della succitata norma, la Cassazione ha affermato che sono raddoppiati i termini per l’accertamento relativo alla mancata compilazione del quadro Rw per le attività finanziarie detenute all’estero. Inoltre, a dire dei giudici di legittimità, il raddoppio dei termini si applica retroattivamente, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 del d.l. 78/2009, dunque per i periodi di imposta precedenti.

Sono perciò raddoppiati i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.

In questo senso, detto raddoppio si applica secondo la Corte anche per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della norma (il 1° luglio 2009), quando viene in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi dirottati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Ebbene, poiché la mancata dichiarazione nel quadro Rw, è considerata una violazione punita con sanzione amministrativa e caratterizzata da tempi di accertamento raddoppiati, occorre sempre rivolgersi ad un consulente esperto per scongiurare di dare vita a conseguenze spiacevoli con gli uffici fiscali. Soprattutto se, a prescindere dal luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e da quello ove sono destinate le consistenze, si verta in situazioni di assoluta liceità e legittimità.

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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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