Riforma dell’Iva: quali novità all’orizzonte?

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Le disposizioni dovranno essere recepite da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2024

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La previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria

L’obiettivo della riforma è (anche) quello di rafforzare i sistemi sanitari nazionali e favorire la transizione verso un’economia verde

L’Iva, come noto, è un tributo armonizzato. Questo significa che esiste una disciplina comunitaria comune in ambito europeo, relativa all’imposta indiretta dell’Iva, introdotta, al pari di quanto accade per le accise e i dazi doganali (anch’essi tributi armonizzati), al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, regolamentare la tassazione sugli scambi ed evitare distorsioni della concorrenza.
Ebbene, le basi del sistema armonizzato dell’imposta sul valore aggiunto, poste già a partire dalla Direttiva Cee del 11/04/1967 n. 227, a seguito di numerose evoluzioni normative, sono giunte al regime attualmente in vigore di cui alla Direttiva Iva rifusa 2006/112/Ce, a sua volta modificata dalla Direttiva 2008/117/Ce.
E invero, poiché le imposte indirette, che seguono gli scambi, più di ogni altro tributo dipendono dai cambiamenti della società, dunque dai mutati contesti socio-economici che attraversano in modo diretto l’Europa e, più in generale, il commercio domestico e internazionale, sono sottoposte ad un continuo rinnovo della disciplina.

In questi termini si pone la Direttiva 2022/542/Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Detta Direttiva prevede significative modifiche alla disciplina unionale delle aliquote Iva, applicabili a partire dal 1° gennaio 2025. Le disposizioni dovranno essere recepite da tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre 2024.

Agli Stati membri viene riconosciuta una più ampia flessibilità nella fissazione delle aliquote ridotte in quanto – come emerge dalla lettura del secondo considerando alla direttiva 2022/542/Ue – “nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote Iva non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza”. Beninteso che la previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Nel rispetto della parità di trattamento, ad ogni Stato membro sarà riconosciuta la facoltà di applicare un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%; una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%; una sola esenzione – cd. aliquota zero – con diritto a detrazione dell’imposta a monte.

In questi ultimi due casi, inoltre, è necessario che l’applicazione dell’aliquota inferiore al 5% o pari a zero, riferisca a operazioni di cessioni o di prestazioni di servizi scelte dagli Stati membri tra quelle idonee a coprire esigenze di base.

Saranno tre i settori su cui la riforma Ue delle aliquote Iva principalmente interverrà: sistemi sanitari degli Stati membri, fonti energetiche rinnovabili, economia digitale.

Come si apprende, saranno considerati, tra gli altri, prodotti agevolabili, in quanto assoggettabili alle aliquote ridotte, le biciclette, i pannelli solari, la fornitura di energia elettrica, i servizi di accesso ad internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione, i servizi culturali e sportivi.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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