Coppie di fatto: quali risvolti fiscali per il bonus prima casa?

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Se un coniuge cede all’altro la propria quota sulla casa familiare, fa salvi i bonus e le agevolazioni fiscali, in quanto sono esenti da tassazione gli atti compiuti in conseguenza della crisi coniugale

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Il bonus prima casa è un’agevolazione fiscale di cui è possibile godere all’atto dell’acquisto dell’abitazione principale

L’acquirente non può vendere l’abitazione prima di 5 anni, a meno che ne acquisti un’altra, entro 1 anno con le medesime caratteristiche

Come noto a seguito dell’entrata in vigore della Legge del
20 maggio 2016, n. 76, conosciuta come legge Cirinnà, il nostro ordinamento
riconosce tutela alle unioni civili e alle c.d. coppie di fatto.

Nonostante l’apertura del legislatore, queste unioni non
sono ancora del tutto sovrapponibili, quanto agli effetti, al matrimonio. 

Differenze si individuano dal punto di vista patrimoniale e
successorio, ma anche dal punto di vista fiscale.

A tal riguardo, occorre fare riferimento alla recente
sentenza della Corte Cassazione, n. 20956 del 1 luglio 2022, con la quale i
giudici di legittimità si sono pronunciati sul diritto o meno a continuare a
beneficiare del bonus prima casa anche quando la coppia di fatto, non legata da
matrimonio, interrompe la relazione.

Occorre tenere a mente, anzitutto, che, per le coppie sposate:

  •        la giurisprudenza della Cassazione, in linea generale, prevede che in caso di separazione o divorzio, se un coniuge cede all’altro la propria
    quota sulla casa familiare, fa salvi i bonus e le agevolazioni fiscali, in
    quanto sono esenti da tassazione gli atti compiuti in conseguenza della crisi
    coniugale;
  •         il bonus prima casa è un’agevolazione fiscale di
    cui è possibile godere all’atto dell’acquisto della casa per chi risponde a una
    serie di requisiti (reddituali e non) previsti dalla legge;
  •        in tema di agevolazioni “prima casa”, è
    previsto che il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di
    cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una
    modifica delle condizioni di separazione non comporta la decadenza dai benefici
    fiscali, in quanto occorre favorire la complessiva sistemazione dei rapporti
    patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino
    ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede;
  •        l’acquirente non può vendere l’abitazione prima
    di 5 anni, a meno che ne acquisti un’altra, entro 1 anno, avente le stesse
    caratteristiche.

Ma è così anche per le coppie di fatto?

Apparentemente no. Infatti, in caso di rottura del rapporto
tra coppie di fatto non potranno applicarsi gli stessi benefici
previsti per le coppie sposate: per queste sono esentasse gli atti collegati
alla separazione e al divorzio.

Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità può
essere così riassunto: Tizio e Caia, conviventi di fatto, acquistavano un
immobile da adibire a casa d’abitazione, con contestuale stipula di un
contratto di mutuo usufruendo delle agevolazioni “prima casa”.
Successivamente, a seguito della rottura del rapporto di convivenza, Tizio
trasferiva la quota di proprietà indivisa dell’immobile, pari alla metà dell’intero,
a Caia. Tizio, tuttavia, non procedeva all’acquisto di una nuova abitazione con
i requisiti della “prima casa” entro un anno dalla predetta
alienazione.

Eppure, la disciplina sul bonus prima casa, come anticipato,
statuisce che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito
degli immobili acquistati con i benefici “bonus prima casa” prima del decorso
del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, il contribuente conserva
detti benefici se entro un anno dall’alienazione dell’immobile procede
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura di
separazione o divorzio consensuale, se la
donazione o la vendita avvengono prima di 5 anni, non vi sarà alcuna decadenza,
neanche se il cessionario non riacquista, nell’anno successivo, un nuovo
immobile da destinare alla propria prima casa.

Invece, se si tratta di coppie di fatto, decade
dall’agevolazione prima casa l’acquirente che, prima del decorso di cinque anni
dalla data del rogito di acquisto, venda all’altro comproprietario la propria
quota del 50% di un’abitazione acquistata avvalendosi del beneficio fiscale senza
acquistare un altro immobile entro 1 anno.

In buona sostanza: decade dall’agevolazione prima casa il contribuente che,
prima del decorso di 5 anni dall’acquisto dell’immobile agevolato, avvenuto in
comproprietà con il convivente more uxorio, alieni (senza corrispettivo, con
accollo del mutuo) la sua quota della prima casa a questo ultimo, a causa del
venir meno della convivenza tra di essi, senza acquistare un altro immobile
entro 1 anno. Non trovano, infatti applicazione, per le coppie di fatto nè la
giurisprudenza in materia di forza maggiore, nè l’esenzione di cui all’art. 19
della L. 74/87 per gli atti di scioglimento del matrimonio.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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