Attività finanziarie estere non dichiarate: quali conseguenze?

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La violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia, riguardo alle attività finanziarie detenute all’estero comporta l’applicazione di sanzioni

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L’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione che non si qualifica come “meramente formale”

A certe condizioni, è irrilevante ai fini della sanzione la buona fede del contribuente

La disciplina del monitoraggio fiscale è stata introdotta per assicurare la trasparenza delle informazioni inerenti ai beni detenuti all’estero dai contribuenti, stante l’alto rischio di evasione che tali operazioni comportano.
In buona sostanza, attraverso gli obblighi dichiarativi che ricadono sui soggetti che detengono attività finanziarie estere, l’Amministrazione finanziaria riesce a controllare il corretto assolvimento dei relativi debiti tributari in applicazione del principio della tassazione in capo ai residenti del reddito ovunque prodotto.
In effetti, coloro che posseggono attività finanziarie estere hanno l’obbligo, annualmente, di versare l’Ivafe, vale a dire l’imposta patrimoniale dello 0,2% che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero, dei conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, fino a ogni forma di investimento avente natura finanziaria.

Il quadro Rw è un quadro di carattere non reddituale della dichiarazione dei redditi alla cui compilazione sono tenute diverse categorie di soggetti – persone fisiche (anche imprenditori e autonomi), le società semplici e gli enti equiparati, gli enti non commerciali, compresi i trust – che, residenti in Italia, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Nel quadro Rw dovranno essere evidenziate le consistenze esistenti nel periodo d’imposta di riferimento in relazione agli investimenti o alle attività finanziarie suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia; comprese le criptovalute. L’unica deroga a detto obbligo rileva per i depositi e i conti correnti esteri complessivamente di importo inferiore a 15 mila euro.

E invero, il contribuente che dovesse violare gli obblighi di monitoraggio fiscale andrà incontro ad una sanzione tra il 3% e il 15% dell’importo non dichiarato; sanzione che potrà essere raddoppiata (quindi dal 6% al 30%) se gli investimenti o le attività estere dovessero risultare detenuti in paradisi fiscali.

È bene notare che le sanzioni potranno essere sanate mediante il ravvedimento operoso, compilando il quadro Rw entro 90 giorni dal termine ultimo previsto.

La mancata indicazione nel quadro Rw degli investimenti e delle attività detenuti in paradisi fiscali causa, oltre agli effetti sanzionatori, anche l’effetto di raddoppiare i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva derivanti dalla presunzione di imponibilità dei possedimenti esteri e delle relative sanzioni, sia i termini per la contestazione delle sanzioni.

Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 40916 del 21 dicembre 2021, l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero è una violazione che non può essere qualificata come “meramente formale”: in questi termini, potrebbero essere considerati del tutto irrilevanti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, aspetti quali la buona fede del contribuente.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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