Interessi esteri: focus sul trattamento fiscale

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Quando si tratta di proventi discendenti da titoli obbligazionari emessi da soggetti esteri a favore di soggetti residenti, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si determina in funzione del principio di maturazione

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Gli interessi percepiti da persone fisiche residenti – non imprenditori – in relazione a titoli obbligazionari emessi da soggetti esteri, scontano un’imposta sostitutiva del 26%

Gli intermediari residenti operano il prelievo nel rispetto del principio di certezza e determinabilità

Percepire proventi derivanti da interessi resi in funzione di titoli obbligazionari da società estere, richiede un inquadramento del trattamento fiscale da applicare.
Gli interessi o altri proventi similari percepiti da persone fisiche residenti – non imprenditori – in relazione a titoli obbligazionari emessi da soggetti esteri, scontano un’imposta sostitutiva del 26%.
Più nel dettaglio, il trattamento fiscale si determina in base al principio di maturazione limitatamente alla parte maturata nel periodo di possesso, e l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva ricade in capo agli intermediari (quali banche o fiduciarie) se residenti in Italia laddove intervengono nella riscossione degli interessi mediante l’utilizzo del “conto unico”, destinato, come noto, ad accogliere le registrazioni relative all’imposta sostitutiva da versare, con riferimento alla massa delle operazioni (incasso cedole, rimborso e trasferimento dei titoli) effettuate in un determinato arco temporale.

Inoltre, lo sbilancio tra l’imposta complessivamente addebitata al contribuente in occasione dell’incasso delle cedole (o dell’eventuale cessione del titolo) e quella accreditata al momento dell’acquisto (o della sottoscrizione) determina l’importo dell’imposta effettivamente dovuta.

Queste sono alcuni chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 67 del 2022, con la quale ha approfondito la tematica del trattamento fiscale degli interessi percepiti da persone fisiche residenti (cd. nettisti) e che derivano da titoli obbligazionari emessi da società estere, nel caso di specie di diritto inglese con sede a Londra.

Spiega l’Agenzia, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%, gli intermediari residenti operano il prelievo – nel rispetto del principio di certezza e determinabilità – anche in caso di cessione dei titoli, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale “maturati” al momento del trasferimento ma non ancora riscossi.

La tassazione dei proventi dovrà avvenire interamente in capo al cessionario-possessore del titolo nel momento in cui si verificano le condizioni di certezza, dovendosi gli stessi considerare maturati interamente in capo al medesimo, a tale data, in ossequio al principio sancito per la tassazione dei redditi di capitale dall’articolo 45, comma 1, del Tuir.

Pertanto, fino al momento in cui gli interessi non diventeranno certi e determinabili sulla base dei dati comunicati all’intermediario, l’eventuale incremento considerato dal mercato, in relazione all’indicizzazione del titolo, assumerà rilievo nei confronti dell’investitore che lo realizza in sede di negoziazione del titolo stesso.

Infine, come osserva l’Agenzia, la differenza tra il prezzo di cessione ed il prezzo di sottoscrizione costituirà un reddito diverso di natura finanziaria e il cedente subirà la tassazione come capital gain (con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% applicata dall’intermediario o dal contribuente in dichiarazione, a seconda del regime opzionale prescelto).

Nessuna imposta sostitutiva verrà, invece, accreditata a favore dell’acquirente che assumerà il prezzo di cessione come costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze in occasione della successiva cessione del titolo.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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