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È stato oggetto di discussione, in dottrina e giurisprudenza, la possibilità per il testatore, che fosse debitore o creditore di una obbligazione naturale, di disporne per testamento.
Per alcuni autori, la disposizione testamentaria avente ad oggetto un’obbligazione naturale sarebbe ammissibile, perché si tratterebbe di una disposizione avente ad oggetto un’obbligazione futura, condizionata alla venuta ad esistenza di detta obbligazione (fatto che si verifica al momento dell’adempimento da parte del debitore, che rende irripetibile la prestazione).
Per altri ancora, la disposizione testamentaria sarebbe annullabile, qualora il testatore fosse convinto della doverosità della prestazione.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza ritengono invece che l’obbligazione naturale non sia trasmissibile mortis causa, e che pertanto non sia possibile disporne la sorte per testamento assegnandola ad un erede o a un legatario. Ciò perché l’obbligazione naturale non sarebbe un’obbligazione civile in senso tecnico, visto che il codice si occupa di disciplinarne la rilevanza solo in fase esecutiva (con la previsione della soluti retentio); sarebbe bensì un’aspettativa di mero fatto, che come tale non sarebbe trasmissibile a causa di morte.
Tutto ciò detto, in ogni caso nulla vieta al testatore di adempiere direttamente il debito naturale con un legato o un sublegato disposto a favore del creditore naturale: si tratterebbe, in tal caso, di un ordinario legato, anche se disposto non per obblighi giuridici ma per doveri etici e sociali. In tal caso, però, sarebbe opportuno menzionare nel testamento che il testatore, pur disponendo il legato a favore del creditore naturale, era consapevole di non essere giuridicamente tenuto all’adempimento, per evitare che la disposizione possa essere annullata per errore sul motivo ai sensi dell’art. 624 del codice civile.

