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Senza voler entrare troppo nello specifico, mentre la riduzione è l’azione che può essere esercitata dai legittimari (o loro eredi e aventi causa) in caso di non rispetto delle quote a questi riconosciute ex lege da parte del testatore (o per effetto di donazioni da questo fatte in vita), la collazione è invece l’istituto giuridico che trova applicazione al momento della divisione del patrimonio ereditario e impone ai figli, discendenti e coniuge del de cuius (in caso di accettazione dell’eredità) di conferire alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti donandi causa dal defunto quando ancora in vita.
Sono soggette a collazione le spese fatte dal de cuius per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione a favore dei discendenti (art. 741, cod.civ.). Pertanto, nell’ambito dell’assicurazione sulla vita del contraente ed in favore di terzi discendenti, il beneficiario di polizza è tenuto a conferire l’ammontare dei premi versati in vita dal de cuius contraente (il rendimento di polizza è escluso) qualora, cumulativamente, (i) rientri in una delle categorie appena descritte, (ii) accetti l’eredità, e (iii) non sia da ciò esonerato (rectius, dispensato).
Volendo fare un esempio, si pensi ad una successione non testamentaria del defunto Sempronio:
- i cui unici eredi siano i suoi due figli, Tizio e Caio;
- il relictum (ossia il complesso dei beni mobili e immobili che residua al momento del decesso di Sempronio) sia pari, a seconda delle ipotesi che si illustreranno, a 500 o a 1.000;
- non sia presente alcun debito;
- Caio sia allo stesso tempo beneficiario di una somma corrisposta da una polizza vita caso morte stipulata dal padre qualche decennio prima attraverso il pagamento di un premio che, a seconda delle ipotesi che si illustreranno, è pari a 500, 1.000 o 1.500;
- Il rendimento della polizza è sempre pari a 400.
In tale ipotesi, la legge riserva ai due figli una quota pari a 2/3 del patrimonio ereditario mentre il restante 1/3 è liberamente disponibile.
Ma vediamo come l’istituto della collazione produce effetti diversi a seconda che il beneficiario ne sia stato dispensato oppure no. Teniamo sempre bene a mente che non ci troviamo nell’ambito di una successione ab intestato (con testamento) ma in una successione legittima (ossia, in assenza di testamento).
Senza dispensa dalla collazione
Ai fini della divisione del patrimonio ereditario tra i due fratelli eredi, bisogna prendere in considerazione non soltanto il relictum ma anche, ex art. 741, cod.civ., l’ammontare del premio pagato in polizza.
Molto importante: quando si tratta di imputare per collazione delle somme di denaro, come lo è l’ipotesi della polizza vita, vige il principio nominalistico; quindi, il valore dei premi non è soggetto a rivalutazione. Effetto che sarebbe ben diverso nel caso in cui si trattasse di un immobile (o di altro bene diverso dal denaro) in quanto il conferimento per collazione da parte di Caio, in questo caso, si sarebbe dovuto effettuare in natura con conseguente annessa rivalutazione. Quindi, aspetto da tenere in debita considerazione, in special modo per coloro che nutrono aspettative inflazionistiche nel prossimo futuro.
In una prima ipotesi in cui il relictum sia pari a 1.000 mentre il premio pari a 500 (massa ereditaria di 1.500), il beneficiario Caio è tenuto pertanto ad imputare alla massa attiva l’intero l’ammontare del premio mentre il rendimento di polizza (pari a 400) è escluso (prestazione assicurativa di 900). La massa ereditaria va suddivisa egualmente tra i fratelli, pertanto a Tizio spettano 750 in totale mentre a Caio, la rimanenza del relictum di 250 oltre al residuo del valore della prestazione assicurativa di 900 per totali 1.150, come da prospetto che segue:
Tornando all’esempio originale di Tizio e Caio, l’ammontare dei premi pari a 500 è pertanto da imputarsi sulla quota legittima di Caio pari a 500 (1/3 di 1500), l’altro terzo (500) spetta al fratello Tizio mentre la restante quota disponibile è suddivisa in parti uguali (250 ciascuno). Tirando le somme, entrambi i fratelli riceverebbero ciascuno 750 dalla massa ereditaria, ma Caio avrebbe in più i 400 derivanti dalla polizza (totale di 1.150).

