Cambi di orientamento dell’Agenzia delle entrate per gli alberghi in locazione e per la decorrenza degli ammortamenti. Ecco come si è pronunciata nella circolare n.6 del 1° marzo
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Il 1° marzo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n.6 avente a oggetto i chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento fiscale e della rivalutazione gratuita degli alberghi e del settore termale. Il documento era stato preceduto da una bozza pubblicata lo scorso novembre e destinata a consultazione pubblica, durante la quale L’Agenzia ha raccolto proposte di modifica e di integrazione.
Per quanto riguarda la disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale – che si ricorda consente alle società operanti in tali settori di rivalutare gratuitamente (cioè senza pagamento di imposta sostitutiva) nei bilanci in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2019, attribuendo ai maggiori valori riconoscimento fiscale – la circolare fornisce due cambi di orientamento rispetto ai principi inizialmente previsti dalla bozza.
In particolare:
1) Può effettuare la rivalutazione in esame la società holding di un gruppo alberghiero che affitta gli immobili alle controllate per lo svolgimento dell’attività alberghiera. Più in dettaglio, l’Agenzia afferma che in caso di immobile concesso in locazione, la rivalutazione gratuita può essere effettuata a condizione che (a) dal punto di vista oggettivo l’immobile sia a destinazione alberghiera e (b) dal punto di vista soggettivo, il locatario (e non il locatore) sia un soggetto operante nei settori alberghiero e termale. Tale possibilità era stata esclusa nella bozza di circolare.
2) L’ammortamento fiscale viene determinato tenendo conto del maggior valore rivalutato a partire dal periodo di imposta in cui la rivalutazione è effettuata, indipendentemente dal trattamento contabile. La bozza di circolare, al contrario, aveva previsto che la deduzione degli ammortamenti decorresse dall’esercizio successivo alla rivalutazione, rinviando al principio di “previa imputazione a conto economico” (considerato che contabilmente nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati).
Entrambi i chiarimenti risultano utili (e favorevoli) per gli operatori del settore alberghiero e termale che stanno considerando la possibilità di effettuare la rivalutazione gratuita nel bilancio 2021. Restano invece da valutare le implicazioni e le possibilità in capo ai contribuenti che, sulla base delle linee guida contenute nella bozza di circolare, poi superate nel documento finale, hanno già adottato approcci penalizzanti nella rivalutazione effettuata nel bilancio 2020. Si pensi, ad esempio, ai contribuenti che hanno optato per la rivalutazione a pagamento in caso di immobile alberghiero concesso in locazione ed ai contribuenti che hanno differito al periodo di imposta 2021 la decorrenza dell’ammortamento fiscale sui beni rivalutati nel 2020.
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