Coppie di fatto: la reversibilità ha ancora dei limiti

MIN

Il diritto alla pensione di reversibilità non si estende alle coppie di fatto

WW Snippets test

Le convivenze avvenute e terminate prima della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, grazie alla legge del 2016, non beneficiano del diritto alla pensione di reversibilità

Per maturare il diritto alla reversibilità è necessaria la formale dichiarazione di volontà di entrambe le parti e non è sufficiente la convivenza di fatto, pur se stabile e protratta per lungo tempo

La convivenza di fatto non basta per poter beneficiare del diritto a ricevere la pensione di reversibilità in caso di premorienza del proprio partner.
Pertanto, il partner superstite non potrà essere destinatario di alcun trattamento pensionistico, riconducibile al compagno o compagna in vita.
Sembra essere questo l’orientamento, poco incline a mutamenti, della giurisprudenza. Orientamento che risulta ancor più rigido se la premorienza di un coniuge è intervenuta prima della Legge Cirinnà legge n. 76/2016. In quanto, si violerebbe il principio di irretroattività della norma.

La mera convivenza, anche se lunga e protratta nel tempo, non è sufficiente a far scattare alcuna prestazione previdenziale e, come ha ritenuto la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 8241 del 2022, non ha carattere discriminatorio la normativa italiana nella parte in cui non prevede il diritto alla pensione di reversibilità in favore del partner superstite dello stesso sesso in presenza di una relazione affettiva stabile ed equivalente a quella del coniuge.

Ad avviso delle più recenti pronunce dei giudici di legittimità, per poter godere della pensione di reversibilità è necessaria la dichiarazione di volontà di entrambe le parti e non è sufficiente la convivenza di fatto.

Le coppie di fatto, pertanto, in particolare se la convivenza è avvenuta e conclusa prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, non possono godere degli stessi diritti riconosciuti alle unioni civili che, invece, danno vita a diritti previdenziali e successori e fanno nascere in capo al coniuge superstite il diritto a ricevere la quota di reversibilità della pensione del defunto.

Alle parti che compongono la coppia stretta in unione civile, infatti, si applicheranno le disposizioni di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi o di contratti collettivi che si riferiscono al matrimonio. Per questa ragione, ai superstiti delle coppie unite civilmente, a differenza di quanto previsto per le coppie di fatto, spetta il 60% della pensione del defunto, fatte salve eventuali riduzioni legate al possesso di redditi.

È il caso di ricordare, infine, che la pensione di reversibilità consiste in un trattamento pensionistico che si attiva in caso di decesso del pensionato a favore del coniuge superstite o dell’unito civilmente o, a certe condizioni, al coniuge divorziato se titolare dell’assegno civile e se non passato a nuove nozze. La reversibilità rientra nel novero dei diritti e doveri di assistenza e solidarietà delle relazioni affettive di coppia, tutelata dall’articolo 2 della Costituzione.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Nicola Dimitri

WW Snippets test

Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia