Il mandato fiduciario e i limiti alla riservatezza

MIN

Dal Tuf alle direttive europee che disciplinano il funzionamento delle società fiduciarie. i vincoli e la vigilanza stringente a cui sono soggette, per assicurarne trasparenza e corretto utilizzo

WW Snippets test

La terza puntata del nostro appuntamento sul mandato fiduciario (per le prime due, cfr (cfr. We Wealth, ottobre, pp.70-71 e novembre, pp.76-77) si focalizza sulle ulteriori disposizioni normative volte a limitare l’efficacia del mandato integrativo (e a garantirne nel contempo trasparenza e correttezza). Un primo e importante richiamo è quello al Decreto Legislativo 58 del 24 febbraio 1998, il Testo Unico della Finanza. In particolare, l’articolo 14 prevede che i titolari di partecipazioni in una Sim, Sgr, Sicav o Sicaf debbano possedere requisiti di onorabilità e debbano soddisfare i criteri di competenza e correttezza. Tali requisiti devono sussistere anche quando le partecipazioni siano possedute per il tramite di società fiduciarie. L’articolo 15 prevede una preventiva comunicazione a Banca d’Italia, per “chiunque voglia acquisire o cedere una partecipazione in una Sim, Sgr, Sicav o Sicaf che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già possedute”. Tale “comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l’acquisizione o la perdita del controllo della società”. Tali obblighi di comunicazione insistono anche quando l’acquisto o la cessione avviene per il tramite di società fiduciarie.

L’articolo 17 attribuisce a Banca d’Italia e alla Consob il potere di domandare alle società fiduciarie, che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in Sim e Sgr, le generalità dei fiducianti. Anche l’articolo 115 è abbastanza eloquente in merito. In tale di- sposizione è previsto che Consob possa richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate, l’indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiducianti. Meritevole di attenzione è anche la Legge 55 del 19 marzo 1990, titolata “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.

In tema di appalti pubblici, l’articolo 17 sancisce “che sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l’identità dei fiducianti”. Il mandato fiduciario è citato anche nel Decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005, il Codice delle Assicurazioni Private. L’articolo 69 testualmente recita “Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all’Ivass le generalità dei fiducianti”.

Dello stesso tenore l’articolo 70, laddove afferma che “L’Ivass può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermedia- zione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione”.

Una limitazione all’intestazione fiduciaria è prevista anche nel settore della radiotelevisione. Il Decreto Legislativo 177 del 31 luglio 2005, il Testo unico della radiotelevisione, nel suo articolo 43 prevede che, ai fini del calcolo delle posizioni dominanti, che sono vietate, devono essere considerate anche le partecipazioni al capitale, acquisite o comunque possedute, per il tramite di società anche indirettamente controllate o anche di società fiduciarie.

Una disposizione dello stesso tenore si trova anche nella Legge 416 del 5 agosto 1981, in tema di “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”. L’articolo 1 prevede che “Qualora la partecipazione di controllo … sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comu- nicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni …”.

L’articolo 1 prosegue poi con “le persone fisiche e le società che con- trollano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell’editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acquisizione del controllo”.

Da ultimo, e non per importanza, evidenziamo il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007, in attuazione della direttiva europea 60 del 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 70 del 2006 che ne reca misure di esecuzione. In osservanza di tale normativa, le società fiduciarie devono procedere a effettuare un’adeguata verifica della clientela e comunicare le informazioni, ove richiesto, agli intermediari laddove anch’essi siano soggetti alla normativa antiriciclaggio. Il presente intervento, unitamente a quelli pubblicati sui numeri precedenti di We Wealth, non ha carattere esaustivo, ma si propone di indicare le principali normative nazionali, volte a limitare la riservatezza dell’intestazione fiduciaria.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Elio Macchia

WW Snippets test

Dopo aver prestato la propria attività professionale in uno studio tributario internazionale ha collaborato con Unione Fiduciaria S.p.A. nell’ambito della pianificazione successoria e degli strumenti di protezione del patrimonio. Dal 2016 è legal counsel nella società fiduciaria Crossfid S.p.A. e amministratore delegato di una Trust Company Italiana.

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia