Patrimonio: la successione a favore dei soggetti “deboli”

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In sede di pianificazione del passaggio generazionale è importante valutare la capacità degli eredi di gestire correttamente il patrimonio a loro destinato. Cosa si può fare in caso di soggetti deboli?

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Tra i tanti aspetti che è necessario valutare in sede di pianificazione del passaggio generazionale vi è anche quello della capacità degli eredi di gestire correttamente il patrimonio a loro destinato.

Le problematiche che ci si trova ad affrontare rientrano in un range molto ampio e vanno dalle difficoltà temporanee, ad esempio per l’età troppo giovane dei futuri eredi, a quelle delle disabilità più gravi, passando per situazioni intermedie dovute ad esempio a situazioni di fragilità psicologica, influenzabilità, prodigalità, dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti, soggetti dediti al gioco d’azzardo, ecc. Le grandi differenze che sussistono tra tali situazioni richiedono di adottare soluzioni differenziate e modellate su misura per lo specifico caso.

Occorre in particolare valutare con attenzione sia l’arco temporale per il quale apprestare strumenti di tutela, sia la maggiore o minore ampiezza che si ritiene opportuno lasciare alla autonoma capacità negoziale del successore interessato dalla “debolezza”.

Quando la situazione di debolezza prospettica di chi sarà chiamato all’eredità è meramente temporanea, ad esempio perché legata solo alla troppo giovane età dei successori, quello che è richiesto è uno strumento che accompagni, per un certo arco di tempo, i futuri eredi nella gestione del patrimonio. La soluzione molto spesso è rappresentata dalla intestazione di una parte più o meno significativa del patrimonio loro destinato a un veicolo la cui amministrazione sia affidata a terzi, fiduciari ad esempio del genitore che si trova a dover affrontare questa problematica. La durata dell’intestazione patrimoniale a tale veicolo può essere determinata in modo tale che il patrimonio pervenga nella titolarità diretta, e non più mediata, dell’erede al raggiungimento di una certa età, che si ritiene essere l’età della maturità.

In altri casi può essere ritenuto  opportuno limitare solo parzialmente la capacità gestoria dell’erede, il quale ad esempio è ritenuto capace di gestire le problematiche della quotidianità ma che, essendo un soggetto influenzabile o prodigo, è opportuno che non possa disporre per intero del patrimonio a lui destinato. In questi casi la soluzione va ricercata in strumenti che, mentre da un lato affidano a terzi la gestione straordinaria del patrimonio, dall’altra consentono all’erede di ricevere una rendita periodica con la quale possa fare fronte alle sue ordinarie esigenze di vita.

Vi sono poi casi di maggiore complessità in cui l’erede, incapace di badare a sé stesso magari a causa di una disabilità grave, ha bisogno di un accompagnamento più strutturato per tutta la sua vita.

L’ordinamento mette a disposizione molteplici strumenti da utilizzare in via graduata per far fronte a tali problematiche, che si ripete sono caratterizzate da un range di situazioni estremamente ampio e variegato.

Da un lato vi sono gli strumenti del “dopo di noi”, previsti dalla legge n. 112/2016 emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori/familiari.

Dall’altra vi sono gli istituti dell’amministratore di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione, da utilizzare in maniera graduata a seconda del grado di incapacità dell’erede.

Inoltre, per le situazioni meno complesse, sono utilizzabili gli strumenti del diritto societario, adeguatamente modellati.

La società semplice, le holding, i diritti particolari delle azioni o delle quote, il trust, il contratto di affidamento fiduciario, le polizze assicurative e i patrimoni destinati sono gli strumenti giuridici che meglio si prestano a essere utilizzati per tutelare il passaggio del patrimonio in sede successoria a favore di soggetti deboli, sia che la loro debolezza sia meramente temporanea sia che sia destinata a permanere nel tempo. Le modalità di utilizzo di ciascuno di tali strumenti e la parte, più o meno ampia, del patrimonio da veicolare per il tramite degli stessi deve essere oggetto di specifica analisi caso per caso con il supporto di un consulente specializzato.

Articolo scritto con Brigitta Valas, associate di Vasapolli & Associati


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di Andrea Vasapolli

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Managing partner di Vasapolli & Associati, è specializzato in tutte le aree del diritto tributario e in particolare in tema di trust, pianificazioni patrimoniali e passaggio generazionale. È componente di diverse commissioni di studio in materia tributaria, autore di numerosi libri e di oltre 400 articoli pubblicati sulle principali riviste di diritto tributario, professionista accreditato dell’Associazione “Il trust in Italia” e full member della Step (Society of trust and estate practitioner).

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