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Il declino della tontina intesa come operazione finanziaria vitalizia fu però seguito dall’affermazione del suo meccanismo sottostante sub specie di pattuizione negoziale, spesso inserita nei contratti di compravendita di beni immobili.
Nonostante il tentativo operato da parte di taluna dottrina di dimostrarne la validità, il patto tontinario è ritenuto comunemente invalido – anche dalla ridottissima giurisprudenza che si è espressa sul punto – per violazione del divieto dei patti successori ai sensi dell’art. 458 del codice civile. Nella specie, l’identificazione del decesso del disponente come causa del trasferimento del diritto di proprietà da quest’ultimo al futuro successore e l’anteriorità della pattuizione contrattuale rispetto all’apertura della successione, sarebbero segnali evidenti della disposizione inter vivos di beni facenti parte di una successione non ancora apertasi e farebbero ricadere il patto tontinario, pertanto, nell’alveo dei patti successori istitutivi.
Stante l’indubbia utilità che il meccanismo sottostante il patto tontinario può avere – soprattutto al fine di garantire, in ambito familiare, l’unità della proprietà di determinati beni – la dottrina ha elaborato diverse alternative che consentono di ottenere effetti vagamente similari, seppur nel rispetto dei sopra menzionati divieti di legge.
Viceversa, risulta più controversa l’ammissibilità – nell’atto di acquisto in comune di un bene da un terzo – di una clausola in base alla quale la premorienza di uno degli acquirenti funga contemporaneamente da condizione risolutiva del suo acquisto su metà del bene e da condizione sospensiva per l’acquisto dell’intero bene da parte dell’acquirente superstite. In tale ipotesi, infatti, l’acquisto della proprietà sull’intero bene da parte del superstite avverrebbe direttamente e retroattivamente (sin dalla stipula del contratto di compravendita) dal terzo venditore e non dal comproprietario defunto. Poiché il decesso di uno dei comproprietari comporterebbe l’acquisto dell’intero bene da parte del superstite, occorrerebbe peraltro porre particolare attenzione alla disciplina del corrispettivo versato da entrambi i comproprietari al momento dell’acquisto (il socio superstite, infatti, sarebbe tenuto a retrocedere la somma versata dal comproprietario agli eredi dello stesso) ovvero, alternativamente, fare in modo che l’atto di trasferimento del bene abbia la forma richiesta per la donazione.

