Ancora incerta la tassazione in Italia del 2° pilastro svizzero

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L’Agenzia delle Entrate torna a esprimersi sulla tassazione in capo al percettore residente in Italia della rendita prevista dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cosiddetta Lpp/ II pilastro svizzero)

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Il secondo pilastro costituisce una forma previdenziale obbligatoria costituita dalla previdenza professionale integrativa (Lpp – legge sulla previdenza professionale), avente la funzione di integrare la previdenza statale al fine di consentire all’assicurato di mantenere il suo tenore di vita abituale dopo il pensionamento.

Ai fini italiani, stante il collegamento con un’attività lavorativa svolta in precedenza, le suindicate prestazioni previdenziali svizzere erogate sotto forma di capitale o di rendita costituiscono reddito da pensione rientrante nel più ampio novero dei redditi di lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 2, lettera a) del Dpr n 917/86 (Tuir), imponibili esclusivamente in Italia in forza della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Quanto alle modalità di imposizione, la normativa fiscale italiana (art. 76, comma 1bis, della Legge n. 413/91) prevede l’applicazione di una ritenuta del 5% da parte degli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (Lpp), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera in qualunque forma erogate. Per tali prestazioni, assoggettate alla ritenuta del 5%, resta escluso l’obbligo dichiarativo attesa la natura sostitutiva del prelievo operato a titolo di imposta.

Il riferimento all’incasso tramite un intermediario italiano pare, dunque, conditio sine qua non per l’applicazione dell’imposizione sostitutiva del 5%. Sul punto, con un interessante pronuncia di prassi del 2019 (Interpello n. 904-255/2019) la Direzione regionale (Dre) Lombardia aveva tuttavia concluso che qualora la rendita fosse incassata all’estero, la prestazione poteva comunque fruire della tassazione sostitutiva del 5% autoliquidata direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi (quadro Rm).

La posizione è però stata smentita dalla Risoluzione 3/E del 2020 secondo cui la formulazione della disciplina rilevante (art. 76, comma 1-bis, della legge n. 413/91) “induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa” (ndr. l’imposta sostitutiva del 5%). Pertanto, le somme non riscosse tramite intermediari residenti non possono fruire dell’applicazione del prelievo del 5% a titolo d’imposta (nello stesso senso anche Consulenza giuridica Agenzia Entrate 13.4.2021 n. 3).

Sul punto l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente a esprimersi nella risposta all’interpello ammettendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva ma unicamente nell’ipotesi in cui l’ente assicurativo svizzero abbia canalizzato in Italia il flusso finanziario relativo alle prestazioni Lpp, per il tramite di un intermediario residente, risultando soddisfatto il requisito della tracciabilità delle movimentazioni di denaro. Non vi è chi non veda l’esistenza di «una disparità di trattamento nel trattamento fiscale dei pensionati posti nella medesima condizione giuridica in relazione al possesso di un conto corrente in Italia» (cfr. Interrogazione parlamentare 26.2.2020 n. 5-03644).

La risposta in commento si inserisce in tale contesto di prassi e si esprime in ordine a prestazioni Lpp riscosse per il tramite di un intermediario residente e accreditate direttamente sul conto corrente italiano di un altro soggetto (un’impresa esecutrice di alcune opere di ristrutturazione), che non è il soggetto che può conferire alla banca l’incarico al pagamento dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia ha ammesso quindi in questa particolare situazione la possibilità di riconoscere alla prestazione previdenziale la possibilità di autoliquidazione in dichiarazione dell’imposta sostitutiva del 5%, senza però confermarne una valenza generale.

(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)


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di Luca Valdameri

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Dottore commercialista e partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

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