Il mandato fiduciario e i limiti alla riservatezza / 2

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Le circostanze che impongono l’obbligo per la società fiduciaria di comunicare all’Agenzia delle Entrate le generalità dei proprietari effettivi

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Nel precedente numero di We Wealth ci siamo soffermati sulle caratteristiche del mandato fiduciario, sulla sua poliedricità – dai giudizi di separazione dei genitori, al fine di determinare l’assegno di mantenimento, all’acquisto di azioni proprie da parte di una società – e su alcuni limiti alla riservatezza (cfr. We Wealth, ottobre, pp.70-71).
Proseguiamo il precedente intervento con un focus sugli aspetti fiscali. Sotto questo aspetto, la nostra attenzione si sofferma sulla Legge 29 dicembre 1962, n. 1745 titolata “Istituzione di una ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari”.

L’articolo 9 prevede l’obbligo per le società fiduciarie di comunicare all’Ufficio tributario le generalità degli effettivi proprietari di titoli azionari a loro intestate che hanno percepito dei dividendi nell’anno solare precedente. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della fiduciaria. Da menzionare anche il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 in tema di disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

L’articolo 7, comma 1, numero 7, a sua volta, prevede l’obbligo per le società fiduciarie di comunicare, previa richiesta dell’Agenzia delle Entrate, le generalità dei fiducianti nonché dati, notizie e documenti relativi a rapporti intrattenuti con i propri fiducianti. Da ultimo, ci preme sottolineare anche il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 4 agosto 1990, n. 227 per quanto riguarda il Monitoraggio fiscale dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento. L’art. 1 del Decreto prevede l’obbligo a carico degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari e di quelli non finanziari (tra cui le società fiduciarie) che intervengono – anche attraverso movimentazione di conti nei trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. s) del Decreto Legislativo n. 231/2007 (ad esempio denaro contante, assegni, ordini di pagamento) – di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, qualora di importo pari o superiore a 15mila euro.

Le modalità e i termini per la trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati sui movimenti transfrontalieri sono stati stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014 n. 58231.

Nel caso dei conti esteri fiduciari, allorché la società fiduciaria diventa intestataria dei rapporti bancari per conto dei fiducianti, questi, quali titolari effettivi di detti conti esteri, sono esonerati dagli obblighi di Monitoraggio fiscale. Questo, in virtù degli stringenti adempimenti posti in capo alla società fiduciaria che garantiscono la correttezza della condotta del contribuente. Nel prossimo numero di We Wealth (dicembre) provvederemo a rilevare altri limiti alla riservatezza del mandato fiduciario posti dalla normativa disciplinante il settore assicurativo, finanziario e delle comunicazioni.

Articolo tratto dal numero di novembre del magazine We Wealth


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di Elio Macchia

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Dopo aver prestato la propria attività professionale in uno studio tributario internazionale ha collaborato con Unione Fiduciaria S.p.A. nell’ambito della pianificazione successoria e degli strumenti di protezione del patrimonio. Dal 2016 è legal counsel nella società fiduciaria Crossfid S.p.A. e amministratore delegato di una Trust Company Italiana.

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