Avviare un’attività e-commerce: quello che devi sapere

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Per operare nel mondo del commercio elettronico occorre tenere a mente i principali aspetti legali e fiscali

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Sempre più persone decidono di avviare un’attività e-commerce per le opportunità connesse a questo settore in continua evoluzione

L’e-commerce proprio nel periodo pandemico, mentre tutti i settori andavano incontro a contrazioni, ha conosciuto una crescita esponenziale

Il commercio elettronico è un genere di attività commerciale che implica transazioni per via elettronica in relazione alla cessioni di beni, prestazioni di servizi, distribuzione on-line di contenuti digitali, fino all’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa.
Ebbene, l’e-commerce, che già negli ultimi anni ha conosciuto una crescita esponenziale, proprio nel periodo pandemico ha consolidato ancora di più la sua rilevanza: mentre le normali attività commerciali, a fronte delle restrizioni imposte per contenere la curva dei contagi, andavano incontro a serie difficoltà, il commercio su internet è andato esente da ogni contrazione economica.
In questo contesto, pieno di opportunità, sempre più persone decidono di avviare un’attività e-commerce. È bene, però, individuare quali sono gli aspetti legali e fiscali da tenere in considerazione per affacciarsi con cognizione sul mondo del commercio elettronico.

Adempimenti per avviare l’attività

Se non si rientra nella categoria della vendita occasionale (persone fisiche che generano ricavi annui inferiori ai 5 mila euro), ma si vuole operare nell’ambito delle vendite con fini di lucro, il commercio elettronico si configura alla stregua di un’attività commerciale vera e propria e, come tale, è subordinata alle vigenti norme sul commercio.

Ciò significa che per operare online dovrà essere costituita un’impresa, individuale o societaria, a cui dovrà essere attribuita la relativa partita Iva.

Sarà poi necessario, per operare nell’ambito del commercio al consumatore o del commercio tra imprese (BtoB/BtoC), presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso l’ufficio preposto del Comune di riferimento (Sportello Unico delle Attività Produttive). La Scia dovrà contenere: i requisiti di onorabilità e capacità, mettendo in evidenza l’assenza di fallimenti e condanne penali; il settore merceologico di riferimento; i riferimenti del dominio web.

Successivamente, entro un mese dall’avvio dell’attività occorrerà presentare una posizione presso il Registro delle Imprese mediante Comunicazione Unica

Questioni di diritto civile e previdenziale

Il commercio elettronico consiste in attività economiche svolte on line per prestare qualsivoglia servizio a distanza dietro pagamento. L’e-commerce si distingue in due macro-categorie: commercio elettronico diretto, ove la transazione e la consegna del bene si svolgono per intero su internet; commercio elettronico indiretto, in cui online avviene la conclusione del contratto, mentre il bene viene consegnato fisicamente al destinatario.

Il prestatore anche in ragione dell’assenza di un contatto diretto tra il destinatario finale e il bene o il servizio prestato, deve garantire chiarezza relativamente alla sua identità, alla denominazione e ragione sociale, al domicilio e alla sede legale; alla natura dell’offerta e alle condizioni.

Dal punto di vista previdenziale, inoltre, l’attività di commercio elettronico richiede di provvedere all’apertura della posizione previdenziale e di adempiere agli obblighi assicurativi .

Aspetti fiscali

Come si accennava, il commercio elettronico indiretto si perfeziona mediante la conclusione di un contratto per via elettronica a fronte di una consegna materiale del bene, per posta o vettore.
In ambito Iva queste operazioni sono equiparate a quelle relative alle vendite per corrispondenza. Dette operazioni non sono subordinate all’obbligo di fatturazione o certificazione fiscale, come pure sono escluse dall’obbligo dei corrispettivi telematici. Anche il commercio elettronico diretto, se effettuato nei confronti dei privati, esonera il prestatore dall’obbligo di fatturazione, di certificazione fiscale e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’Agenzia delle entrate, ha precisato però che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate insieme a quello delle fatture eventualmente emesse.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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