Il patto di famiglia per il passaggio generazionale dell’impresa

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Il patto di famiglia rappresenta un valido strumento per regolamentare il passaggio generazionale nell’impresa, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste, sempreché l’operazione venga realizzata nel rispetto delle condizioni previste dalla legge

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Con la riforma operata dalla legge 55/2006, nel nostro ordinamento giuridico, è stato introdotto l’istituto del patto di famiglia, al fine di consentire all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda, e al titolare di partecipazioni societarie di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e di quelle sull’impresa familiare.

Si tratta, sostanzialmente, di un contratto inter vivos a effetti reali che comporta il trasferimento immediato della proprietà, così anticipando le disposizioni successorie, e che consente, da un lato, di prevenire liti ereditarie e la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie e, dall’altro, di assegnare tale complesso di beni a soggetti idonei ad assicurare la continuità dell’impresa.

Al patto di famiglia devono partecipare, per ragioni di pubblicità e garanzia, oltre al disponente (ovvero, al titolare dell’azienda o delle partecipazioni societarie) e al discendente (ovvero, al soggetto o ai soggetti cui la proprietà viene trasferita a titolo gratuito), anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Ai legittimari non assegnatari viene riconosciuto il diritto (salvo rinuncia totale o parziale) di percepire dal beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni societarie il pagamento, a titolo di liquidazione pro quota, di una somma compensativa di denaro (ferma restando la possibilità di pattuire la liquidazione in natura) pari al valore della quota di legittima ad essi spettante, ove alla data di stipula del patto di famiglia, ipoteticamente, si aprisse la successione mortis causa del disponente.

Sul punto, è stato chiarito che (Cass. sentenza 24/12/2020, n. 29506) la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore (disponente) nei confronti dei legittimari non assegnatari, con conseguente applicazione della franchigia di 1 milione di euro e dell’aliquota del 4%, sia per le compensazioni a favore dei discendenti del disponente, sia per quelle a favore del coniuge del disponente (articolo 2, comma 49, Dl. 262/2006).

Dunque, tale liquidazione, ancorché eseguita dal beneficiario del trasferimento con denaro o beni propri, è considerata, ai fini fiscali, liberalità del disponente e, come tale, tassata in ragione di tale rapporto.

Se per le partecipazioni in società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. a), Tuir non sussistono dubbi sulla possibilità di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in presenza dei requisiti previsti dalla legge, nel caso delle società di persone fa discutere il requisito del controllo.

Si è finito per affermare comunque che è ammissibile l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990 per il trasferimento di quote di società di persone di “qualsiasi entità”, in quanto l’elemento personalistico di tali società assicura il coinvolgimento anche del socio di minoranza nella gestione delle stesse.

Tale conclusione sembrerebbe essere stata condivisa anche dall’Agenzia delle entrate, che nella risoluzione AdE n. 446/E/2008, in relazione al trasferimento di quote di una società in accomandita semplice, ha affermato che l’esenzione in parola trova applicazione a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Parimenti, è stato precisato che il requisito della prosecuzione dell’attività d’impresa deve ritenersi assolto anche nell’ipotesi di trasformazione, fusione o scissione che diano origine o incidano su società di persone, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio (circolare AdE n. 18/E/2013).
Da ultimo, occorre evidenziare che, ai sensi dell’articolo 768-quinquies cod.civ., il patto di famiglia può essere impugnato per vizi del consenso, ossia in tutti quei casi in cui la libera formazione della volontà contrattuale è risultata alterata. È poi possibile che esso venga dichiarato nullo, ove si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 1418 cod.civ., o che le stesse parti che hanno concluso il patto di famiglia decidano di procedere allo scioglimento o alla modifica dello stesso ex articolo 768-septies cod.civ.


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di Angelo Ginex

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Founder e managing partner di Ginex & Partners Studio Legale Tributario. Svolge la professione di avvocato
ed è dottore di ricerca in diritto tributario. Vanta significative expertise in materia di diritto tributario,
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