Polizza vita. Come avviene la ripartizione dell’indennizzo tra eredi?

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Individuare all’interno della polizza vita gli eredi beneficiari dell’indennizzo significa realizzare un trasferimento intergenerazionale di ricchezza

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In materia di polizze vita, occorre prestare attenzione alle eventuali criticità che possono sorgere quando si designano genericamente, quali potenziali beneficiari dell’indennizzo, gli eredi legittimi

È sempre opportuno, all’interno della polizza vita, individuare in modo specifico i soggetti che si intende far beneficiare dell’indennizzo, unitamente alla misura dell’indennità da trasmettere loro

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11421, intervenendo su una questione molto dibattuta a livello giurisprudenziale, fanno chiarezza sui criteri che devono essere presi in considerazione per individuare, nel caso di morte del titolare di un’assicurazione sulla vita, gli eredi beneficiari del credito assicurativo.
Per meglio inquadrare e sviluppare la questione occorre riferirsi al caso concreto, richiamando i fatti di causa posti al vaglio delle Sezioni Unite.
La vicenda così si sviluppava: il titolare di quattro polizze vita individuava genericamente, all’interno del contratto assicurativo, quali beneficiari dell’indennizzo, i suoi eredi legittimi. Alla morte dello stipulante, pertanto, osservando la volontà espressa dallo stesso assicurato, la compagnia assicurativa ripartiva l’indennizzo in parti uguali a favore dei cinque eredi legittimi del de cuius: segnatamente, a favore del fratello del de cuius e dei quattro nipoti; figli della sorella premorta.

E invero, appreso della ripartizione dell’indennizzo in questo senso effettuata, il fratello del de cuius, dapprima – in sede di primo grado – la contestava sostenendo che l’indennizzo andasse diviso non in cinque ma in due quote uguali (dunque una destinata per intero a lui, in quanto fratello, e l’altra a favore dei quattro nipoti) e, in seguito, in sede di appello, otteneva una condanna a carico della compagnia di assicurazione; obbligata dai giudici a versare la maggior somma a suo favore.

A fronte di questa condanna, la compagnia ricorreva alla Suprema Corte, chiedendo di risolvere gli aspetti controversi della vicenda: vale a dire se le clausole delle polizze vita che individuano come beneficiari, in modo generico, gli “eredi” identificano i soggetti che, in astratto, rivestono detta qualità o, invece, coloro che sono realmente destinatari dell’eredità; nonchè se l’indennizzo debba ricalcare la misura delle quote ereditarie o debba essere diviso in parti uguali.

Le Sezioni Unite, investite del ricorso, partendo dall’assunto che la designazione dei beneficiari di una polizza sulla vita è un atto inter vivos con effetti post mortem, in primo luogo, hanno statuito che la generica individuazione degli “eredi” individua coloro che, alla morte dell’assicurato rivestono effettivamente tale qualità per legge o per testamento.

In secondo luogo, la natura inter vivos del credito spettante agli eredi designati comporta che la ripartizione dell’indennizzo avvenga in parti uguali; non trovando dimora, in questo caso, le regole sulla comunione ereditaria e la ripartizione dell’indennizzo in ragione delle rispettive quote.

Pertanto, alla luce della pronuncia presa in esame, si può ritenere che in presenza di una pluralità di eredi, l’indennizzo assicurativo deve essere ripartito in parti uguali tra tutti coloro che rivestano la suddetta qualità, ferma la libertà dello stipulante di indicare un differente criterio di ripartizione.

La pronuncia appena esaminata consente di trarre una conclusione: è sempre consigliabile, all’interno di una polizza assicurativa individuare in modo specifico i soggetti nei cui confronti si intende garantire il passaggio dell’indennizzo.


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di Nicola Dimitri

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Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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