Reversibilità e unioni civili: quali diritti per il partner superstite?

MIN

Se la convivenza tra coppie dello stesso sesso è precedente al 2016 il partner superstite potrebbe non aver diritto alla pensione di reversibilità

WW Snippets test

La pensione di reversibilità non è riconosciuta se la convivenza è iniziata e si è conclusa prima della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

La pensione di reversibilità consiste in un trattamento pensionistico che si attiva in caso di decesso del pensionato a favore del familiare superstite

La pensione di reversibilità consiste in un trattamento pensionistico che si attiva in caso di decesso del pensionato a favore del coniuge superstite o dell’unito civilmente o, a certe condizioni, al coniuge divorziato se titolare dell’assegno civile e se non passato a nuove nozze.
La reversibilità, inoltre, è riconosciuta ai figli, se minorenni alla data del decesso del dante causa, se inabili al lavoro, se maggiorenni studenti e a carico del genitore al momento del decesso.
Per il riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del superstite, il quale è considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto, assume particolare rilievo la convivenza con il defunto.

E invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 24694 del 2021, non tutti hanno diritto ad ottenere il trattamento pensionistico della reversibilità. Ciò è vero, infatti, per l’ipotesi in cui, nelle unioni civili, il decesso del titolare della pensione sia avvenuto prima del 2016; vale a dire prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà.

A tal riguardo, è appena il caso di ricordare che la L. 76/2016 (meglio conosciuta come Legge Cirinnà), ha regolarizzato le unioni civili, per consentire alle coppie same-sex di vedersi riconosciuti i medesimi diritti attribuiti alle coppie coniugate dal vincolo del matrimonio, in forza di un atto che incide sullo stato civile.

Ebbene, ad avviso della Suprema Corte, la Legge Cirinnà non può avere efficacia retroattiva, pertanto il trattamento previdenziale non può essere attribuito al convivente di fatto superstite se il titolare della pensione è morto prima dell’entrata in vigore della legge. Lo status di coniuge, infatti, è definito dal codice civile come quello acquisito con il vincolo del matrimonio e, nel caso di specie oggetto di giudizio (in cui il superstite chiedeva la reversibilità del partner defunto alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e architetti), detto status non era mai stato rivestito dalla parte, neppure nella sua forma equiparata ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.

Sulla scorta di questo ragionamento, secondo la Cassazione, affinché si realizzi un’unione civile, dalla quale discendano poi i diritti ad essa correlati, uno su tutti quello relativo alla pensione di reversibilità, è indispensabile una formale e consapevole dichiarazione di volontà di entrambe le parti non essendo sufficiente una convivenza di fatto, benché stabile e duratura.

Come affermato a chiare lettere dalla Suprema Corte, nel caso di specie, la normativa del 2016 è inapplicabile atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner del superstite che chiede di ottenere la reversibilità deceduto in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.

In altre parole, la reversibilità non può essere riconosciuta se la convivenza si è svolta interamente come convivenza di fatto ed è cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della – posteriore – legge n. 76 del 2016.


Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Nicola Dimitri

WW Snippets test

Redattore e coordinatore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia