Utilizzo del contante nel labirinto normativo comunitario e nazionale

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In Italia, il limite del denaro contante ha una storia piuttosto tormentata, oggetto di ripetute variazioni restrittive finalizzate a canalizzare i trasferimenti di ricchezza. Il suo utilizzo è ancora particolarmente elevato. Cosa prevede la normativa?

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L’economia Italiana in confronto con le altre economie avanzate è (per ora) caratterizzata da un utilizzo del contante particolarmente elevato. Ciò rende molto alto il rischio che proventi di attività illecite siano immessi nel circuito economico-finanziario regolamentato. Giova tuttavia ricordare che secondo il Trattato di funzionamento dell’Unione europea art. 3 par.1, lett.c), l’Unione ha la competenza esclusiva per quanto attiene la politica monetaria degli Stati membri.

Proprio in tale ambito la Commissione europea con la raccomandazione n.191 del 2010 stabilì che, ove esiste un obbligo di pagamento ciò comporta l’obbligo di accettazione delle banconote da parte del creditore; eccettuato il caso in cui la parti abbiano convenuto mezzi diversi. Un rifiuto al pagamento in contanti – salvo le limitazioni nazionali interne – è possibile solo se motivato dal principio di buona fede (per esempio il commerciante non è in grado di dare il resto, oppure se il valore nominale della banconota è sproporzionato rispetto all’importo dovuto).

A oggi dunque non esiste una normativa europea che fissa erga omnes specifiche restrizioni ai movimenti/pagamenti, peraltro il suddetto regolamento stabilisce altresì che “le eventuali limitazioni di pagamento in banconote decise dagli Stati membri per motivi di interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote, a condizione che esistano altri mezzi legali per l’estinzione dei debiti pecuniari.”

In Italia, il limite del denaro contante ha una storia piuttosto tormentata e altalenante, oggetto di ripetute variazioni restrittive finalizzate (per i sopra citati motivi di “ordine pubblico”) a canalizzare, attraverso il sistema degli intermediari finanziari, i trasferimenti di ricchezza. Cosicché dopo una serie di passaggi interminabili, a oggi il quadro di riferimento interno, a legislazione vigente, prevede quale limite all’utilizzo del contante ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.231/2007 la riduzione a 2mila euro dal 1° luglio 2020 e a mille euro dal 1° gennaio 2022. Esistono tuttavia delle eccezioni. Infatti l’art. 3, comma 1 del D.l. n. 16 del 2012 ha stabilito che per le sole persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs. 231 del 2007 è elevato a 10mila euro, segnatamente per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati presso i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate.

Tuttavia, nonostante l’atavica disomogeneità normativa comunitaria tra gli Stati membri, la riduzione dei limiti di utilizzo del denaro contante, e l’obbligo previsto per la detraibilità degli oneri, sono chiari segnali di come, in un futuro non troppo lontano, l’utilizzo del denaro contante sarà limitato a operazioni davvero marginali. Da questo punto di vista l’approccio potrà essere duale, da un lato misure coercitive, dall’altro misure incentivanti. In tal senso preme ricordare come nell’ordinamento tributario interno esista già una disposizione normativa che, in una ottica virtuosa, tenta di favorire l’utilizzo della moneta elettronica per la tracciabilità dei pagamenti. Infatti, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015, prevede che il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del dpr n. 600 del 1973 (termine di accertamento) e il corrispettivo termine previsto dall’articolo 57, primo comma, del dpr n. 633 del 1972 siano ridotti di due anni se il soggetto passivo (ovvero il contribuente) garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, se superiori a 500 euro. I pagamenti, in particolare, dovranno essere effettuati e ricevuti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito e assegno bancario o circolare con clausola di non trasferibilità.
Ai sensi del decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 4 agosto 2016, attuativo della predetta disposizione, per fruire della riduzione dei termini decantata il soggetto passivo, esercente attività di impresa, arte o professione, deve esercitare la relativa opzione, con riguardo a ciascun periodo di imposta, nella relativa dichiarazione annuale redatta ai fini delle imposte sui redditi. La mancata comunicazione ripetuta per ciascuna annualità, infatti, comporta per quel esercizio l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Affinché sia possibile beneficiare della contrazione dei termini, tuttavia, è necessario emettere esclusivamente fatture elettroniche ovvero, in caso di attività esercitata nei confronti del pubblico, trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi. Secondo il predetto decreto attuativo, infatti, devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni previste dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 2, comma 1, del decreto Legislativo n. 127 del 2015. La riduzione dei termini di accertamento si colloca all’interno di una completa tracciabilità delle operazioni.

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di Maurizio Di Marcotullio

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soluzioni della crisi di impresa, wealth management, fiscalità energie rinnovabili. È esperto nella
negoziazione di contratti relativi a M&A e nel diritto societario. Assiste fondi di private equity in operazioni
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