Fiscalità italiana delle persone fisiche nell’era post-Brexit

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Come cambia la fiscalità delle persone fisiche con la Brexit? Ci sono degli impatti in ottica di fiscalità successoria? E per gli immobili detenuti nel Regno Unito? Ecco cosa succede ormai dal 1° gennaio 2021, da quanto, cioè, il Regno Unito ha acquisito lo status di Paese terzo

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A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha acquisito lo status di Paese terzo. In quest’approfondimento esaminiamo alcune delle conseguenze fiscali che ne sono scaturite con particolare riferimento alla fiscalità delle persone fisiche.
Come cambia la fiscalità delle persone fisiche con la Brexit?

Brexit impone un’attenta pianificazione fiscale dei patrimoni individuali e familiari, nella quale occorrerà tener conto degli effetti sulle discipline vigenti anche alla luce dell’accordo sugli scambi e la cooperazione concluso tra l’Ue e il Regno Unito che si fonda su disposizioni che garantiscono condizioni di parità di trattamento (anche sotto il profilo tributario).

E per le operazioni di riassetto patrimoniale?

Le operazioni di riassetto patrimoniale (incluse le riorganizzazioni societarie) potrebbero determinare l’emersione di plusvalori latenti soggetti a tassazione in Italia. Tali operazioni potrebbero non fruire più della normativa di favore di matrice unionale che appronta un generale regime di neutralità fiscale per le operazioni tra soggetti residenti in Stati membri Ue.

In ottica di fiscalità degli asset detenuti nel Regno Unito, ci sono delle differenze?

La Brexit produrrà delle conseguenze per quanto concerne, ad esempio, la fiscalità degli immobili detenuti nel Regno Unito da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero viene meno, infatti, la possibilità di determinare la base imponibile in base al “valore catastale” come determinato nello Stato estero anziché in base al prezzo di acquisto. Tale possibilità, lo si ricorda, è ammessa solo in relazione ad immobili situati in Stati membri dell’Ue proprio al fine di garantire la parità di trattamento con gli immobili italiani (sono assoggettati all’imposta municipale propria sul valore catastale dell’immobile, tendenzialmente inferiore al prezzo di acquisto).

Ci sono degli impatti anche in ottica di fiscalità successoria?

Effetti (seppur limitati) si reverberano anche sulla fiscalità delle successioni e delle donazioni. Non sono, ad esempio, più applicabili le disposizioni di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore di enti pubblici, le fondazioni e associazioni istituiti negli Stati Ue, nonché per i trasferimenti di titoli di Stato emessi dagli Stati UE e dei titoli di Stato garantiti emessi da Stati Ue.

Quali sono gli impatti della Brexit sul monitoraggio fiscale e lo scambio di informazione?

Brexit ha ridotto il livello di trasparenza fiscale del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021. Ad esempio il Regno Unito non è più tenuto allo scambio automatico dei dati reddituali dei non residenti (riferito a redditi di lavoro, compensi degli amministratori, polizze vita, redditi immobiliari). L’accordo commerciale prevede tuttavia l’impegno per ciascuna delle parti a mantenere inalterato il livello di tutela garantito dalle norme e dai principi concordati in sede Ocse. Persiste pertanto lo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali dell’Ocse e del Crs Mcaa (Multilateral competent authority agreement). Analogamente, continua lo scambio automatico dei cosiddetti country by country report. Il Regno Unito avrà infine obblighi di comunicazione ridotti ai fini della Dac 6; questi permangono per il solo hallmark di categoria D (riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva) e vengono meno per gli schemi di potenziale pianificazione fiscale elusiva basati sugli altri elementi distintivi (hallmark A, B, C, E della Dac 6).

Come inciderà l’accordo sugli scambi e la cooperazione concluso tra l’Ue e il Regno Unito?

L’accordo contiene disposizioni che garantiscono condizioni di parità di trattamento (anche sotto il profilo tributario) e che stabiliscono regimi preferenziali in settori quali il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I primi effetti si sono visti con proprio nel settore previdenziale stante i recentissimi chiarimenti dell’Inps con cui, tra l’altro, si è affermato che per i lavoratori distaccati continua a trovare applicazione la legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi anche dopo l’uscita di Uk dalla Ue.

Sul piano fiscale occorrerà capire quali potranno essere i possibili effetti dell’accordo e in particolare occorrerà capire se l’accordo possa essere direttamente applicabile nell’ordinamento italiano al fine di sterilizzare possibili trattamenti discriminatori sia per i soggetti italiani che investono in Uk sia per i soggetti Uk che investono in Italia.

 

(Articolo scritto in collaborazione con Mario Tenore, Pirola Pennuto Zei & Associati)


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di Luca Valdameri

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Dottore commercialista e partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

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