L’alternativa al testamento: il mandato post mortem exequendum

MIN

Considerato un’alternativa al testamento per impartire disposizioni non patrimoniali o meramente esecutive di attribuzioni patrimoniali già effettuate in vita dal mandante, il mandato post mortem exequendum è uno strumento interessante e dalle molteplici applicazioni. Ecco i possibili impieghi

WW Snippets test

Il mandato post mortem exequendum è un contratto di mandato stipulato ai sensi dell’art. 1703 del codice civile, la cui peculiarità consiste nell’impegno del mandatario a compiere attività non patrimoniali o esecutive di attribuzioni patrimoniali già effettuate in vita del mandante, per conto di quest’ultimo, dopo la sua morte.

A esso si applicano dunque tutte le norme che disciplinano il mandato e, pertanto, non è richiesta una forma specifica per la sua validità: può anche essere concluso verbalmente ed essere accertato con ogni mezzo di prova, salvo che si tratti di un mandato per concludere un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, che deve invece avere forma scritta.

Il mandato post mortem exequendum risulta ammissibile nell’ordinamento giuridico italiano in quanto non ritenuto confliggente né con il principio “mandatum morte finitur” (desumibile dall’art. 1722 n. 4 del codice civile, che sancisce l’estinzione del mandato per la morte del mandante) né con il divieto dei patti successori (e, in particolare, con l’art. 458 del codice civile, secondo cui è nulla ogni convenzione contrattuale con cui si dispone in vita della propria successione).
Quanto al primo profilo, infatti, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che il suddetto principio sia derogabile dalle parti, con la conseguenza che queste ultime ben potrebbero stipulare un contratto di mandato avente a oggetto attività da compiersi dopo la morte del mandante. Inoltre, laddove il mandato sia conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi, l’art. 1723 comma 2 del codice civile prevede espressamente la sopravvivenza di esso alla morte del mandante.

Quanto invece al secondo profilo, il mandato post mortem exequendum è ritenuto valido nella misura in cui l’incarico in cui esso si sostanzia consista nel compimento di un atto a contenuto non patrimoniale, ovvero di un atto a contenuto patrimoniale purché, in quest’ultimo caso, l’attività materiale che il mandatario è chiamato ad effettuare sia un atto meramente esecutivo di un’attribuzione patrimoniale già effettuata in vita dal mandante, con conseguente fuoriuscita del bene dal patrimonio del mandante al momento in cui quest’ultimo è ancora in vita.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il mandato post mortem exequendum deve essere distinto sia dal mandato mortis causa, sia dal mandato post mortem in senso stretto.

La prima figura, infatti, si caratterizza per l’obbligo assunto dal mandatario di compiere un’attività dispositiva del patrimonio del mandante dopo la morte di quest’ultimo (per esempio, il mandatario assume l’incarico di consegnare a un terzo una somma di denaro del mandante a seguito del suo decesso); tale tipologia di mandato risulta evidentemente vietata poiché si sostanzia in un patto successorio inammissibile nel nostro ordinamento giuridico.

Il mandato post mortem in senso stretto, invece, è in realtà impropriamente definito tale, poiché si tratta di un semplice atto unilaterale con cui un soggetto incarica un altro di effettuare una specifica attività materiale dopo la sua morte. Tale istituto – per la dottrina prevalente – sembrerebbe ammissibile negli stessi limiti sopra menzionati per il mandato post mortem exequendum, ma – a differenza di quest’ultimo – non comporterebbe alcun obbligo per il soggetto designato, che resterebbe comunque libero di accettare l’incarico.

Il mandato post mortem exequendum si presenta dunque come uno strumento alternativo al testamento per specifiche ipotesi, il cui impiego può risultare particolarmente utile soprattutto in certi settori.

In particolare, esso viene ampiamente utilizzato al fine del compimento, per conto del mandante e successivamente alla morte di quest’ultimo, sia di mere attività materiali aventi natura non patrimoniale, come possono essere quelle attinenti alle spoglie mortali del mandante (sorte del proprio cadavere, modalità delle esequie funebri, divulgazione della notizia di morte), alla gestione degli account internet del medesimo (conservazione o cancellazione dei profili social o dei dati archiviati nelle caselle di posta elettronica) o al diritto d’autore (pubblicazione di opere inedite del defunto, ferma restandone la proprietà in capo agli eredi o ai legatari, i quali potranno beneficiare dei diritti economici di sfruttamento dell’opera), sia di attività esecutive di attribuzioni patrimoniali effettuate in vita dal mandante, quali possono essere quelle traslative di beni già donati dal medesimo prima della sua morte e che però necessitano di essere ancora consegnati al donatario (si pensi, per esempio, al mandato con cui il mandante incarica il mandatario di consegnare al donatario un bene già al medesimo donato, rimasto tuttavia custodito in una cassaforte).

Warning: Undefined variable $tags in /home/wedev_n84yt/webapps/staging/wp-content/themes/the-project/template-parts/content.php on line 277

di Maria Paola Serra

WW Snippets test

Maria Paola Serra è managing counsel dello studio legale e tributario Dentons, nella sede di Milano. Segue high net worth individuals italiani e stranieri in progetti di allocazione, segregazione e riassetto patrimoniale e nella relativa implementazione; presta assistenza legale in materia di pianificazione successoria domestica e internazionale e si occupa di passaggi generazionali all’interno di imprese di famiglia.

Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.

Articoli più letti

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine N. 67 – aprile 2024
Magazine 66 – marzo 2024
Guide
Design

Collezionare la nuova arte fra due millenni

INVESTIRE IN BOND CON GLI ETF

I bond sono tornati: per anni la generazione di income e la diversificazione del rischio erano state erose dal prolungat...

Dossier, Outlook e Speciali
Più dati (e tech) al servizio del wealth
Il Trust in Italia